24 OTTBRE 2020 CELEBRATO IL XIX CONGRESSO DELLA DC ( il primo valido dal 1994, dopo due tentativi: 12 nov. 2012 e 18 ott, 2018 )
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DEMOCRAZIA CRISTIANA
Sede virtuale ROMA, Piazza del Gesù, 46 - Sede provvisoria Bologna, Via Titta Ruffo, 7 - CODICE FISCALE 80198590582 (del 01.01.1980)

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Decreto di accoglimento, del Tribunale Civile di Roma, Sez. III, per la ri-convocazione della Assemblea dei soci, il 25/26 feb. 2017, dopo lo "scioglimento" nel 1994

SITO UFFICIALE DELLA DC
STORICAMENTE E GIURIDICAMENTE LA MEDESIMA, IN ITALIA, DEL 1994

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Nino Luciani, Segretario Politico Nazionale, Direttore Responsabile del sito internet
Tel. 347 9470152 - Email: nino.luciani@libero.it
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INTERVISTA A "IL CORRIERE DELLA SERA", SABATO 27 MARZO 2021
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Dc, Nino Luciani a 83 anni ha vinto in tribunale
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La nuova DC :
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Graziano Antonino

LA DC TORNATA A FIANCO DELL'UNIVERSITA':
NOTA: Il fatto non accadeva dal 1980 per lo stato giuridico, ruolo unico, con il DPR 382/1980;
e  per l'autonomia universitaria, con la Legge n° 341 del 1990, poi soppresse.

DIBATTITO RIAPERTO NELLA DC
PER UNA NUOVA RIFORMA UNIVERSITARIA

RELATORE: PROF. ANTONINO GRAZIANO
Università di Catania

Presentazione

   Sabato 5 marzo 2022, si è svolta una riunione della Giunta Esecutiva nazionale, in cui in Prof. Antonino Graziano, Dirigente del Dipartimento Università e Ricerca, ha presentato una relazione su un progetto di legge sulla riforma Universitaria, proposto al Governo.
Oggi L’Università italiana necessita di un’inversione radicale di rotta, poichè ben 97 sono presenti le manifestazioni del modo in cui l’autonomia accademica  ha fornito una interpretazione di autonomia , tante quanti sono gli atenei pubblici e privati, tradizionali e telematici, che compongono la galassia delle istituzioni universitarie accreditate dal MIUR.
Per tali motivi vi è l’esigenza di un progetto di una nuova Università che la proposta di legge in oggetto RIASSUME per una universita piu giovane, meritevole, il cui ingegno e il fondamento e la libertà di insegnamento .
I punti di rinnovamento proposti sono:
1) collegialita del rettorato, la riduzione della durata delle cariche accademiche, eleggibilita per tutto il personale docente di ateneo, cariche rotative. Riorganizzazione dei dipartimenti in macrosettori;
2) incompatibili tra le diverse cariche accademiche, e le cariche ospedaliere. Fondazioni dei dipartimenti di Medicina con l' attivita assistenziale negoziabile. Omogeneo reclutamento nelle aziende Ospedaliero universitarie;
3) Ruolo docente unico distinto in ruoli di ricerca e ruoli di insegnamento.
4) Istituzione di un albo della docenza senza commissioni discrezionali,
5) Rl ripristino del valore delle lauree distinte dai diplomi. La valorizzazione dei titoli di 3 livello.
6) La federazione degli atenei regionali,sia statali che non;
7) limiti al reclutamento e fuori ruolo a 56 anni con proseguimento di carriera come prof straordinario a contratto. Con cessazione delle incompatibilità , la ricerca come motore del reclutamento.
8) Eliminazione dei settori scientifico-disciplinari,. Permanendo imacrosettori,Il reclutamento attraverso il dipartimento all’unanimità,
9) Contratti di insegnamento. I contratti di ricerca L istituzione della figura dei censori.

RIFORMA UNIVERSITARIA

(Oggetto e ambito di applicazione)
Università e Ricerca
Il relatore : Prof. Antonino Graziano.

Prefazione

Oggi l’Università italiana necessita di un’inversione radicale di rotta,, poichè ben 97 sono presenti le manifestazioni del modo in cui l?autonomia accademica  ha fornito una interpretazione di autonomia , tante quanti sono gli atenei pubblici e privati, tradizionali e telematici, che compongono la galassia delle istituzioni universitarie accreditate dal MIUR. I punti critici evidenziati sono:

1) la designazione di commissioni di valutazione composte a maggioranza da professori di Università diverse da quella che bandisce;2) la circostanza che la commissione termini i suoi lavori individuando un candidato idoneo (che al limite il dipartimento bandente potrà decidere di non chiamare), senza un ordine di meritevolezza, rimettendo la scelta finale del vincitore al dipartimento bandente, sulla base di svariati meccanismi immaginati a monte della manifestazione della proposta di chiamata.3) altre eventuali anomalie, suscettibili di conferire il potere di chiamare da graduatorie di altre universita in tempi diversi.4) nepotismo, cooptazione senza merito.Per tali motivi vi è l’esigenza di un  progetto di una nuova Università   che la proposta di legge in oggetto RIASSUME per una universita piu giovane ,meritevole,il cui ingegno e il fondamento e libera.I punti di rinnovamento proposti sono: la riduzione della durata delle cariche accademiche,eleggibilita per tutto il personale di ateneo,cariche rotative. incompatibili tra le diverse cariche accademiche,e le cariche ospedaliere.collegialita del rettorato. Ruolo docente unico distinto in ruoli di ricerca e ruoli di insegnamento.Istituzione di un albo della docenza senza commissioni discrezionali, il ripristino del valore delle lauree distinte dai diplomi. Il valore dei titoli di 3 livello.la federazione degli atenei regionali,fuori ruolo a 56 anni con proseguimento di carriera come prof straordinario a contratto. Eliminazione dei settori scientifico-disciplinari, le fondazioni per le facolta mediche con l attivita assistenziale negoziabile. La chiamata del dipartimento unanime,i contratti di insegnamento. L istituzione dei censori.

Proposta di legge
1. .  Disposizioni per il  personale accademico, per il reclutamento  presso le universita` e gli enti pubblici di ricerca , di pubblicita` delle procedure di selezione.  E di organizzazione degli atenei

Art 1
Principi ispiratori
1.In attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 33 e al titolo V della parte II della Costituzione, ciascuna universita`  e  gli enti della ricerca operano Sulla base di accordi di programma con il Ministero dell'istruzione, dell'universita`  tenendo conto della funzione pubblica che a loro compete  per modulare la propria organizzazione sulla base dell’obbligo di concorrere a promuovere «lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica» (art. 9, c. 1° Cost.) e la necessita` di consentire una ricerca ed un insegnamento liberi (art. 33, c. 1° Cost.). proprio perche´ sono luoghi in cui si esercita la liberta` della ricerca scientifica e dell’insegnamento .le Università e gli enti di ricerca hanno anche obbligo di ottenere la stabilita` e sostenibilita` del bilancio, nonche` risultati di elevato livello nel campo della didattica che della ricerca
2. Il Ministero, nel rispetto delle competenze delle regioni, provvede a valorizzare il merito, a rimuovere gli ostacoli all'istruzione universitaria e a garantire l'effettiva realizzazione del diritto allo studio. A tal fine, pone in essere specifici interventi per gli studenti capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, che intendano iscriversi al sistema universitario della Repubblica per portare a termine il loro percorso formativo.
3. Il Ministero, nel rispetto della liberta` di insegnamento e dell'autonomia delle universita`, indica obiettivi e indirizzi strategici per il sistema e le sue componenti e, tramite l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) per quanto di  sua competenza, e ne verifica e valuta i risultati secondo criteri di qualita`, trasparenza e promozione del merito, anche sulla base delle migliori esperienze diffuse a livello internazionale, garantendo una distribuzione delle risorse pubbliche coerente con gli obiettivi, gli indirizzi e le attivita` svolte da ciascun ateneo, nel rispetto del principio della coesione nazionale, nonche` con la valutazione dei risultati conseguiti.
4. La distribuzione delle risorse pubbliche deve essere garantita in maniera coerente con gli obiettivi e gli indirizzi strategici e i risultati conseguiti per il sistema e le sue componenti, definiti .il Ministero al fine di favorire la competitivita` delle federazioni regionali universitarie , sostenere il miglioramento della qualita` dei risultati, tenuto conto degli indicatori di contesto relativi alle condizioni di sviluppo regionale.

Art.2.

(Organi e articolazione interna delle universita`)
1. Le universita` statali, nel quadro del complessivo processo di riordino della pubblica amministrazione, provvedono, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, a modificare i propri statuti in materia di organizzazione e di organi di governo dell'ateneo, nel rispetto dei principi di autonomia di cui all'articolo 33 della Costituzione, ai sensi dell'articolo 6 della legge 9 maggio 1989, n. 168, secondo principi di semplificazione, efficienza, efficacia, trasparenza dell'attivita` amministrativa e accessibilita` delle informazioni relative all'ateneo, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi: a) previsione dei seguenti organi:
1)rettore; 2)senatoaccademico; 3) consiglio di amministrazione; 4) collegio dei revisori dei conti;  5) nucleo di valutazione;  6) direttore generale; 7)collegio dei dipartimenti.
b) attribuzione al rettore in qualità di presidente  insieme al collegio dei professori dei dipartimenti della rappresentanza legale dell'universita` e delle funzioni di indirizzo, di iniziativa e di coordinamento delle attivita` scientifiche e didattiche; della responsabilita` del perseguimento delle finalita` dell'universita` secondo criteri di qualita` e nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza, trasparenza e promozione del merito; della funzione di proposta del documento di programmazione triennale di ateneo, di cui all'articolo 1-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, anche tenuto conto delle proposte e dei pareri del senato accademico, nonche` della funzione di proposta del bilancio di previsione annuale e triennale e del conto consuntivo; della funzione di proposta del direttore generale  , nonche` di iniziativa dei procedimenti disciplinari,  di ogni altra funzione non espressamente attribuita ad altri organi dallo statuto;
c) determinazione delle modalita` di elezione del rettore e del collegio dei dipartimenti tra i professori in servizio presso le universita` italiane. Qualora risulti eletto un professore appartenente ad altro ateneo, l'elezione si configura anche come chiamata e concomitante trasferimento nell'organico dei professori della nuova sede, comportando altresi` lo spostamento della quota di finanziamento ordinario relativa alla somma degli oneri stipendiali in godimento presso la sede di provenienza del professore stesso. Il posto che si rende in tal modo vacante puo` essere coperto solo in attuazione delle disposizioni vigenti in materia di assunzioni;
d) durata della carica di rettore e del collegio dei dipartimenti  per un unico mandato di 1 anno, non rinnovabile; e rotativo tra i componenti del dipartimento  che compongono l ateneo federato.
e) attribuzione al senato accademico della competenza a formulare proposte e pareri obbligatori in materia di didattica, di ricerca e di servizi agli studenti, anche con riferimento al documento di programmazione triennale di ateneo, di cui all'articolo 1-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, nonche` di attivazione, modifica o soppressione di corsi, sedi, dipartimenti, strutture di cui al comma 2, lettera c); ad approvare il regolamento di ateneo; ad approvare, previo parere favorevole del consiglio di amministrazione, i regolamenti, compresi quelli di competenza dei dipartimenti e delle strutture di cui al comma 2, lettera c), in materia di didattica e di ricerca, nonche` il codice etico di cui al comma 4; a svolgere funzioni di coordinamento e di raccordo con i dipartimenti e con le strutture di cui al comma 2, lettera c); a proporre al corpo elettorale con maggioranza di almeno due terzi dei suoi componenti una mozione di sfiducia al rettore non prima che siano trascorsi 8 mesi  dall'inizio del suo mandato; ad esprimere parere obbligatorio sul bilancio di previsione annuale e triennale e sul conto consuntivo dell'universita`;
f) costituzione del senato accademico su base elettiva, in un numero di membri proporzionato alle dimensioni dell'ateneo e non superiore a trentacinque unita`, compresi il rettore e una rappresentanza elettiva degli studenti; composizione per almeno due terzi con docenti di ruolo, almeno un terzo dagli studenti, eletti in modo da rispettare le diverse aree scientifico-disciplinari dell'ateneo;
g) durata in carica del senato accademico per un massimo di tre anni senza rinnovabilità
h) attribuzione al consiglio di amministrazione delle funzioni di indirizzo strategico, di approvazione della programmazione finanziaria annuale e triennale e del personale, nonche` di vigilanza sulla sostenibilita` finanziaria delle attivita`; della competenza a deliberare, previo parere del senato accademico, l'attivazione o soppressione di corsi e sedi; della competenza ad adottare il regolamento di amministrazione e contabilita`, nonche`, su proposta del rettore e previo parere del senato accademico per gli aspetti di sua competenza, ad approvare il bilancio di previsione annuale e triennale, il conto consuntivo e il documento di programmazione triennale di cui alla lettera b) del presente comma; del dovere di trasmettere al Ministero e al Ministero dell'economia e delle finanze sia il bilancio di previsione annuale e triennale sia il conto consuntivo; della competenza a conferire l'incarico di direttore generale di cui alla lettera a), numero 6), del presente comma; della competenza disciplinare relativamente ai professori ed ai docenti a contratto, e di approvare la proposta di chiamata da parte del dipartimento,
i) composizione del consiglio di amministrazione nel numero massimo di undici componenti, inclusi il rettore, componente di diritto, ed una rappresentanza elettiva degli altri componenti, secondo modalita` previste dallo statuto, tra candidature individuate, anche mediante avvisi pubblici, tra personalita` italiane o straniere in possesso di comprovata competenza in campo gestionale ovvero di un'esperienza professionale di alto livello con una necessaria attenzione alla qualificazione scientifica culturale; non appartenenza ai ruoli dell'ateneo, a decorrere dai tre anni precedenti alla designazione e per tutta la durata dell'incarico, di un numero di consiglieri non inferiore a tre nel caso in cui il consiglio di amministrazione sia composto da undici membri e non inferiore a due nel caso in cui il consiglio di amministrazione sia composto da un numero di membri inferiore a undici; previsione che fra i membri non appartenenti al ruolo dell'ateneo non siano computati i rappresentanti degli studenti iscritti all'ateneo medesimo; previsione che il presidente del consiglio di amministrazione sia il rettore o uno dei predetti consiglieri esterni ai ruoli dell'ateneo, eletto dal consiglio stesso; possibilita` di prevedere il rinnovo non contestuale dei diversi membri del consiglio di amministrazione al fine di garantire un rinnovo graduale dell'intero consiglio;
l) previsione, nella nomina dei componenti il consiglio di amministrazione, del rispetto, da parte di ciascuna componente, del principio costituzionale delle pari opportunita` tra uomini e donne nell'accesso agli uffici pubblici;
m) durata in carica del consiglio di amministrazione per un massimo di tre anni;  non rinnovabile.
n)  la figura del direttore generale è da scegliere tra personalita` di elevata qualificazione professionale e comprovata esperienza pluriennale di economia aziendale in possesso di master di management finanziario con funzioni dirigenziali; conferimento da parte del consiglio di amministrazione, su proposta del rettore e del collegio, sentito il parere del senato accademico, dell'incarico di direttore generale, regolato con contratto di lavoro a tempo determinato di diritto privato di durata non superiore a quattro anni non rinnovabile; determinazione del trattamento economico spettante al direttore generale in conformita` a criteri e parametri fissati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita` e della ricerca; previsione del collocamento in aspettativa senza assegni per tutta la durata del contratto in caso di conferimento dell'incarico a dipendente pubblico; in ogni ateneo federato vi e un solo dirigente amministrativo nel ruolo del direttore generale  . Con la presente legge  tutti i ruoli  attivati di dirigente amministrativo  escluso il direttore generale presso gli atenei vengono posti ad esaurimento. Il limite della dotazione organica del personale tecnico amministrativo per singolo ateneo viene determinato nel 30% del personale docente. Codesto personale concorre alla elezione  dei rappresentati  di ateneo (rettore capi dipartimento)Tutti gli esuberi di  dotazione organica del personale amministrativo vengono posti ad esaurimento ,o possono a domanda trasferirsi presso gli enti locali della propria residenza. Si fa obbligo presso le Universita o gli enti di ricerca dell utilizzo dell’ A.I,(intelligenza artificiale) a supporto della attività  amministrativa
o) attribuzione al direttore generale, sulla base degli indirizzi forniti dal consiglio di amministrazione, della complessiva gestione e organizzazione dei servizi, delle risorse strumentali e del personale tecnico-amministrativo dell'ateneo, nonche` dei compiti, in quanto compatibili, di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; partecipazione del direttore generale, senza diritto di voto, alle sedute del consiglio di amministrazione;
p) composizione del collegio dei revisori dei conti in numero di tre componenti effettivi e due supplenti, di cui un membro effettivo, con funzioni di presidente, scelto tra i magistrati amministrativi e contabili e gli avvocati dello Stato; uno effettivo e uno supplente, designati dal Ministero dell'economia e delle finanze; uno effettivo e uno supplente scelti dal Ministero tra dirigenti e funzionari del Ministero stesso; nomina dei componenti con decreto rettorale; durata del mandato per un massimo di tre anni; non rinnovabilita` dell'incarico  e divieto di conferimento dello stesso a personale dipendente della medesima universita`; iscrizione di almeno due componenti al Registro dei revisori contabili;
q) composizione del nucleo di valutazione, ai sensi della legge 19 ottobre 1999, n. 370, con soggetti di elevata qualificazione professionale in prevalenza esterni all' ateneo, il cui curriculum e` reso pubblico nel sito internet dell'universita`; il coordinatore puo` essere individuato tra i professori di ruolo dell'ateneo;
r) attribuzione al nucleo di valutazione della funzione di verifica della qualita` e dell'efficacia dell'offerta didattica, anche sulla base degli indicatori individuati dalle commissioni paritetiche docenti-studenti, di cui al comma 2, lettera g), del presente articolo, nonche` della funzione di verifica dell'attivita` di ricerca svolta dai dipartimenti e della congruita` del curriculum scientifico o professionale dei titolari dei contratti di insegnamento, e attribuzione, in raccordo con l'attivita` dell'ANVUR, delle funzioni di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, relative alle procedure di valutazione delle strutture e del personale, al fine di promuovere nelle universita`, in piena autonomia e con modalita` organizzative proprie, il merito e il miglioramento della performance organizzativa e individuale;
s) divieto per i componenti del senato accademico e del consiglio di amministrazione di ricoprire altre cariche accademiche, fatta eccezione per il rettore limitatamente al senato accademico e al consiglio di amministrazione,; di essere componente di altri organi dell'universita` salvo che del consiglio di dipartimento; di ricoprire il ruolo di direttore o presidente delle scuole di specializzazione o di fare parte del consiglio di amministrazione delle scuole di specializzazione; di rivestire alcun incarico di natura politica per la durata del mandato e di ricoprire la carica di rettore o far parte del consiglio di amministrazione, del senato accademico, del nucleo di valutazione o del collegio dei revisori dei conti di altre universita` italiane statali, non statali o telematiche; di svolgere funzioni inerenti alla programmazione, al finanziamento e alla valutazione delle attivita` universitarie nel Ministero e nell'ANVUR; decadenza per i componenti del senato accademico e del consiglio di amministrazione che non partecipino con continuita` alle sedute dell'organo di appartenenza.
2. Per le medesime finalita` ed entro lo stesso termine di cui al comma 1, le universita` statali modificano, altresi`, i propri statuti in tema di articolazione interna, con l'osservanza dei seguenti vincoli e criteri direttivi:
a) semplificazione dell'articolazione interna, con contestuale attribuzione al dipartimento delle funzioni finalizzate allo svolgimento della ricerca scientifica, delle attivita` didattiche e formative, nonche` delle attivita` rivolte all'esterno ad esse correlate o accessorie;
b) riorganizzazione dei dipartimenti assicurando che a ciascuno di essi afferisca un numero di professori, e docenti a tempo determinato non inferiore a quaranta , afferenti alla macrosettore  omogeneo; alla canditatura di direttore di dipartimento o di tutte le cariche accademiche concorrono tutte le figure docenti .
c)  di istituire unico dipartiment0  ,  in relazione a criteri di affinita` disciplinare, e macrosettore di appartenenza, con funzioni di  coordinamento e razionalizzazione delle attivita` didattiche, compresa la proposta di attivazione o soppressione di corsi di studio, e di gestione dei servizi comuni; previsione che, ove alle funzioni didattiche e di ricerca si affianchino funzioni assistenziali nell'ambito delle disposizioni statali in materia, le strutture assumano i compiti conseguenti secondo le modalita` e nei limiti concertati con la regione di ubicazione, garantendo l'inscindibilita` delle funzioni assistenziali dei docenti di materie cliniche da quelle di insegnamento e di ricerca; la durata della carica di direttore del dipartmento e della giunta è annuale, non rinnovabile e rotativa tra  i docenti che lo compongono. viene istituita l’ incompatibilita tra la carica di direttore dipartimento e direttore di UO o dipartimento ospedaliero.
d) previsione della proporzionalita` del numero complessivo delle strutture di cui alla lettera c) alle dimensioni dell'ateneo, fermo restando che il numero delle stesse non puo` comunque essere superiore ai dipartimenti che compongono l ateneo;
e) previsione della possibilita`, per le universita` con un organico di professori, di docenti a tempo determinato inferiore a cinquecento unita`, di darsi un'articolazione organizzativa interna semplificata alla quale vengono attribuite unitariamente le funzioni di cui alle lettere a) e c); 
l) rafforzamento dell'internazionalizzazione anche attraverso una maggiore mobilita` dei docenti e degli studenti,con  programmi integrati di studio, e obbligo per iniziative di cooperazione interuniversitaria per attivita` di studio e di ricerca e l'attivazione, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, di insegnamenti, di corsi di studio e di forme di selezione svolti in lingua straniera;
m) introduzione di sanzioni obbligatorie  da erogare in caso di violazioni del codice etico.
3. Gli istituti di istruzione universitaria a ordinamento speciale adottano, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, proprie modalita` di organizzazione, nel rispetto dei principi di semplificazione, efficienza, efficacia, trasparenza dell'attivita` amministrativa e accessibilita` delle informazioni relative all'ateneo di cui al comma 1 del presente articolo, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 6, comma 9, della legge 9 maggio 1989, n. 168.
4. Le universita` che ne fossero prive  adottano entro 20 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge un codice etico della comunita` universitaria formata dal personale docente , dal personale tecnico-amministrativo e dagli studenti dell'ateneo. Il codice etico determina i valori fondamentali della comunita` universitaria, promuove il riconoscimento e il rispetto dei diritti individuali, nonche` l'accettazione di doveri e responsabilita` nei confronti dell'istituzione di appartenenza, detta le regole di condotta nell'ambito della comunita`. Le norme sono volte ad evitare ogni forma di discriminazione e di abuso, nonche` a regolare i casi di conflitto di interessi o di proprieta` intellettuale. Sulle violazioni del codice etico, qualora non ricadano sotto la competenza del collegio di disciplina, decide, su proposta del rettore, il senato accademico.
5.  lo statuto recepisce le modifiche statutarie entro 60gg .Lo statuto contenente le modifiche statutarie e` adottato con delibera del senato accademico, previo parere favorevole del consiglio di amministrazione.
6. In caso di mancato rispetto del termine di cui al comma 1, il Ministero assegna all'universita` un termine di due mesi per adottare le modifiche statutarie; decorso inutilmente tale termine, il Ministro costituisce, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, una commissione composta da tre membri, compreso il presidente, in possesso di adeguata professionalita`, con il compito di predisporre le necessarie modifiche statutarie.
7. Lo statuto, adottato , e` trasmesso al Ministero che esercita il controllo previsto all'articolo 6 della legge 9 maggio 1989, n. 168, entro centoventi giorni dalla ricezione dello stesso.
8. In relazione a quanto previsto dai commi 1 e 2, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione dei nuovi statuti nella Gazzetta Ufficiale, i competenti organi universitari avviano le procedure per la costituzione dei nuovi organi statutari.
9. Gli organi collegiali delle universita` decadono al momento della costituzione di quelli previsti dal nuovo statuto. Gli organi il cui mandato scade entro il termine di cui al comma 1 restano in carica fino alla costituzione degli stessi ai sensi del nuovo statuto. Il mandato dei rettori in carica al momento dell'adozione dello statuto di cui ai commi 5 e 6 e` prorogato fino al termine dell'anno accademico successivo. Sono comunque fatte salve le scadenze dei mandati in corso previste alla data dell'elezione dei rettori eletti, o in carica, se successive al predetto anno accademico. Il mandato dei rettori i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono stati eletti ovvero stanno espletando il primo mandato e non e` rinnovabile.
11. L'elettorato attivo e passivo per le cariche accademiche e` riservato ai professori e docenti a contratto che assicurano un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato prima della data di collocamento a riposo.
12. Il rispetto dei principi di semplificazione, razionale dimensionamento delle strutture, efficienza ed efficacia di cui al presente articolo rientra tra i criteri di valutazione delle universita` valevoli ai fini dell'allocazione delle risorse, secondo criteri e parametri definiti con decreto del Ministro, su proposta dell'ANVUR.
13. A decorrere dalla data di entrata in vigore delle modifiche statutarie, adottate dall'ateneo ai sensi del presente articolo, perdono efficacia nei confronti dello stesso le norme statutarie pregresse.
14. Viene istituito in ogni ateneo federato il collegio dei dipartimenti. Alla costituzione del collegio dei dipartimenti contribuiscono i  professori e i docenti a contratto,uno per ogni dipartimento . la durata dell incarico è annuale ,non rinnovabile, rotativo tra i componenti del dipartimento.

Art. 3.

(Federazione e fusione di atenei e dell'offerta formativa)
1. Al fine di migliorare la qualita`, l'efficienza e l'efficacia dell'attivita` didattica, di ricerca e gestionale, di razionalizzare la distribuzione delle sedi universitarie e di ottimizzare l'utilizzazione delle strutture e delle risorse, nell'ambito dei principi ispiratori della presente riforma di cui all'articolo 1, le universita` con sede nella stessa regione devono federarsi, ovvero fondersi  limitatamente ad alcuni settori di attivita` o strutture,.
2. La federazione avra luogo, altresi`, tra universita` ed enti o istituzioni operanti nei settori della ricerca e dell'alta formazione, ivi compresi gli istituti tecnici superiori di cui al capo II del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 dell'11 aprile 2008, nonche` all'articolo 2, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, e all'articolo 2, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, sulla base di progetti coerenti ed omogenei con le caratteristiche e le specificita` dei partecipanti.
3. La federazione ovvero la fusione ha luogo sulla base di un progetto contenente, in forma analitica, le motivazioni, gli obiettivi, le compatibilita` finanziarie e logistiche, le proposte di riallocazione dell'organico e delle strutture in coerenza con gli obiettivi di cui al comma 1. Nel caso di federazione, il progetto deve prevedere le modalita` di governance della federazione, l'iter di approvazione di tali modalita`, nonche´ le regole per l'accesso alle strutture di governance, da riservare comunque a componenti delle strutture di governance delle istituzioni che si federano. I fondi risultanti dai risparmi prodotti dalla realizzazione della federazione o fusione degli atenei possono restare nella disponibilita` degli atenei che li hanno prodotti, purche` indicati nel progetto e approvati, ai sensi del comma 4, dal Ministero.
4. Il progetto di cui al comma 3, deliberato dai competenti organi di ciascuna delle istituzioni interessate, e` sottoposto per l'approvazione all'esame del Ministero, che si esprime entro tre mesi, previa valutazione dell'ANVUR e dei rispettivi comitati regionali di coordinamento di cui all'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25.
5. In attuazione dei procedimenti di federazione o di fusione di cui al presente articolo, il progetto di cui al comma 3 dispone, altresi`, in merito a eventuali procedure di mobilita` dei professori e dei docenti a contratto, nonche` del personale tecnico-amministrativo. In particolare, per i professori e di docenti a contratto, l'eventuale trasferimento avviene previo espletamento di apposite procedure di mobilita` ad istanza degli interessati. In caso di esito negativo delle predette procedure, il Ministro puo` provvedere, con proprio decreto, al trasferimento del personale interessato disponendo, altresi`, in ordine alla concessione agli interessati di incentivi finanziari a carico del fondo di finanziamento ordinario, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze.
6. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano anche a seguito dei processi di revisione e razionalizzazione dell'offerta formativa e della conseguente disattivazione dei corsi di studio universitari, delle facolta` e delle sedi universitarie decentrate, ai sensi dell'articolo 1- ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43.
7.possono esserci nella stessa regione e presso l ateneo federato duplicazioni di facolta solo in sedi diverse  in rapporto ai residenti ( 1/1 milione).  per l assegnazione della sede del corso di laurea è determinata dal ministero  con riferimento ai seguenti I criteri : l’ anzianità dell ateneo ,efficienza ,produttivita , distanza ( sup a 200  kilometri) tra le sedi. Per i corsi di laurea che superano i 500 iscritti annuali  si attua una duplicazione degli insegnamenti con la sede diversa.
8.vengono istituite entro 60 giorni  le figure dei censori in numero di due per ogni ateneo federato.  Codesti,  scelti elettivamente tra i docenti,  hanno il compito di controllo di tutta  l attivita del reclutamento sia del personale docente, che del personale tecnico amministrativo dell ateneo  . nell ‘attivita di verifica delle  procedure concorsuali se dovessero riscontrare irregolarità, o esposti , pongono pareri vincolanti  che annullano il concorso. La durata delI incarico è annuale non rinnovabile con criterio rotativo tra i docenti dell ateneo.   la presenza di qualsiasi irregolarità o di un esposto relativo ai concorsi , non riscontrate dai censori codesti decadono dall incarico e sono posti fuori ruolo.

EFFICIENZA DEL SISTEMA UNIVERSITARIO

Art. 4. (Fondo per il merito)
1. E` istituito presso il Ministero un fondo speciale, di seguito denominato «fondo», finalizzato a promuovere l'eccellenza e il merito fra gli studenti dei corsi di laurea e laurea magistrale individuati, per gli iscritti al primo anno per la prima volta, mediante prove nazionali standard e, per gli iscritti agli anni successivi, mediante criteri nazionali standard di valutazione. Il fondo e` destinato a:
a) erogare premi di studio, estesi anche alle esperienze di formazione da realizzare presso universita` e centri di ricerca di Paesi esteri;
b) fornire buoni studio, che prevedano una quota, determinata in relazione ai risultati accademici conseguiti, da restituire a partire dal termine degli studi, secondo tempi parametrati al reddito percepito. Nei limiti delle risorse disponibili sul fondo, sono esclusi dall'obbligo della restituzione gli studenti che hanno conseguito il titolo di laurea ovvero di laurea specialistica o magistrale con il massimo dei voti ed entro i termini di durata normale del corso;
c) garantire finanziamenti erogati per le finalita` di cui al presente comma.
3. Il Ministro, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con propri decreti di natura non regolamentare disciplina i criteri e le modalita` di attuazione del presente articolo ed in particolare:
a) i criteri di accesso alle prove nazionali standard e i criteri nazionali standard di valutazione ; Per L’accesso programmato a livello nazionale disciplinato dalla legge 264 del 1999.L’articolo 1, lettera a) ,  relativo ai corsi di laurea in medicina e chirurgia, in medicina veterinaria, in odontoiatria e protesi dentaria, ” nonché i corsi di laurea di primo e secondo livello concernenti la formazione del personale sanitario di 22 tipologie di professioni.  i criteri con cui individuare il numero dei posti da assegnare ad ogni ateneo viene stabilito sulla base del “fabbisogno di professionalità del sistema sociale e produttivo nazionale. l'ammissione ai corsi di laurea è disposta dagli atenei previo superamento di apposite prove , sulla base dei programmi della scuola secondaria superiore”.il Ministro dell'Università e della ricerca scientifica  determina con proprio decreto modalità  delle prove di ammissione ai corsi di laurea sia per l’accesso alla specializzazione  nonché il numero delle borse di studio per la formazione degli specialisti.l’esame per l’accesso alla specialità è costituito  dallo sviluppo di un caso clinico relativo alle specialità scelte .la graduatoria di merito e composta dalla somma dei titoli ( voto di laurea, pubblicazioni,corsi di lingua.stage,partecipazione a seminari) e il superamento dell’ esame clinico.  I medici in formazione specialistica con borsa di studio saranno distribuiti in tutta  la nazione .i medici che non rientrano nel numero delle borse di studio finanziate ,possono  autofinanziarsi una borsa di studio per la specialità .  Si fa obbligo che il ministero di concerto con il ministero della salute che fornisce le carenze , assegni annualmente ad ogni singola struttura sanitaria il personale medico e sanitario in formazione specialistica.( sia con borsa miur che con borsa autofinanziata).Tutti gli specialisti in formazione  che hanno le Borse autofinanziate possono richiedere la sede  della formazione piu vicina alla propria residenza se disponibile.
b) i criteri e le modalita` di attribuzione dei premi e dei buoni, nonche` le modalita` di accesso ai finanziamenti per le borse di studio saranno determinati dal ministro. ;
c) sono altresi determinati i criteri e le modalita` di restituzione della quota finanziata
d) le caratteristiche, l'ammontare dei premi e dei buoni e i criteri e le modalita` per la loro eventuale differenziazione;
e) l'ammontare massimo garantito per ciascuno studente per ciascun anno, anche in ragione delle diverse tipologie di studenti;
f) i requisiti di merito che gli studenti devono rispettare nel corso degli studi per mantenere il diritto a premi, buoni e finanziamenti garantiti;
g) le modalita` di utilizzo di premi, buoni e finanziamenti garantiti;
h) le caratteristiche dei finanziamenti, prevedendo un contributo a carico degli istituti concedenti pari all'1 per cento delle somme erogate e allo 0,1 per cento delle rate rimborsate;
i) i criteri e le modalita` di utilizzo del fondo e la ripartizione delle risorse del fondo stesso tra le destinazioni di cui al comma 1;
l) la predisposizione di idonee iniziative di divulgazione e informazione, nonche` di assistenza a studenti e universita` in merito alle modalita` di accesso agli interventi di cui al presente articolo;
m) le modalita` di monitoraggio, con idonei strumenti informatici, della concessione dei premi, dei buoni e dei finanziamenti, del rimborso degli stessi, nonche`
o) la previsione, nell'ambito della programmazione degli accessi alle borse di studio, di riservare la quota del 10 per cento agli studenti iscritti nelle universita` della regione in cui risultano residenti.
4. L'ammissione, a seguito del relativo bando di concorso, presso i collegi universitari legalmente riconosciuti e presso i collegi di cui all'articolo 1, comma 603, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, costituisce un titolo valutabile per i candidati, ai fini della predisposizione delle graduatorie per la concessione dei contributi di cui al comma 3.
5. Il coordinamento operativo della somministrazione delle prove nazionali, da effettuare secondo i migliori standard tecnologici e di sicurezza, e` svolto dal Ministero, secondo modalita` individuate con decreto di natura non regolamentare del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, che disciplina altresi` il contributo massimo richiesto agli studenti per la partecipazione alle prove, con l'esenzione per gli studenti privi di mezzi, nonche` le modalita` di predisposizione e svolgimento delle stesse.
6. Gli oneri di gestione e le spese di funzionamento degli interventi relativi al fondo sono a carico delle risorse finanziarie del fondo stesso.
7. Il Ministero dell'economia e delle finanze, con propri decreti, determina, secondo criteri di mercato, il corrispettivo per la garanzia dello Stato, da imputare ai finanziamenti erogati. I corrispettivi asserviti all'esercizio della garanzia dello Stato sono depositati su apposito conto aperto presso la Tesoreria statale.
8. Il fondo, gestito dal Ministero , e` alimentato con:
a) versamenti effettuati a titolo spontaneo e solidale da privati, societa`, enti e fondazioni, anche vincolati, nel rispetto delle finalita` del fondo, a specifici usi;
b) trasferimenti pubblici, previsti da specifiche disposizioni, limitatamente agli interventi di cui al comma 1, lettera a);
c) i corrispettivi di cui al comma 7, da utilizzare in via esclusiva per le finalita` di cui al comma 1, lettera c);
d) i contributi di cui al comma 3, lettera h), e al comma 5, da utilizzare per le finalita` di cui al comma 6.
9. Il Ministero, promuove, anche con apposite convenzioni, il concorso dei privati e disciplina con proprio decreto di natura non regolamentare le modalita` con cui i soggetti donatori possono partecipare allo sviluppo del fondo, anche costituendo, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un comitato consultivo formato da rappresentanti dei Ministeri, dei donatori e degli studenti, questi ultimi designati dal Consiglio nazionale degli studenti universitari (CNSU) tra i propri componenti.
10. All'articolo 10, comma 1, lettera l-quater), del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole:
«articolo 59, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388,» sono inserite le seguenti: «del Fondo per il merito degli studenti universitari».

Art. 5.

1. Il Ministro  adotta, entro il termine sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu` circolari finalizzate a riformare il sistema universitario per il raggiungimento dei seguenti obiettivi:
2) valorizzazione della qualita` e dell'efficienza delle universita` e conseguente introduzione di meccanismi premiali nella distribuzione delle risorse pubbliche sulla base di criteri definiti ex ante, anche mediante previsione di un sistema di accreditamento periodico delle universita`; valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti, ivi compresi i collegi storici, mediante la previsione di una apposita disciplina per il riconoscimento e l'accreditamento degli stessi anche ai fini della concessione del finanziamento statale; valorizzazione della figura dei ricercatori; realizzazione di opportunita` uniformi, su tutto il territorio nazionale, di accesso e scelta dei percorsi formativi;
3) revisione della disciplina concernente la contabilita`, al fine di garantirne coerenza con la programmazione triennale di ateneo, maggiore trasparenza ed omogeneita`, e di consentire l'individuazione della esatta condizione patrimoniale dell'ateneo e dell'andamento complessivo della gestione; previsione di meccanismi di commissariamento in caso di dissesto finanziario degli atenei;
4) introduzione, sentita l'ANVUR, di un sistema di valutazione ex post delle politiche di reclutamento degli atenei, sulla base di criteri definiti ex ante;
5) revisione, della normativa di principio in materia di diritto allo studio, al fine di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che limitano l'accesso all'istruzione superiore, e contestuale definizione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) erogate dalle universita` statali.
6) introduzione di un sistema di accreditamento delle sedi e dei corsi di studio universitari di cui all'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita` e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, fondato sull'utilizzazione di specifici indicatori definiti ex ante dall'ANVUR per la verifica del possesso da parte degli atenei di idonei requisiti didattici, strutturali, organizzativi, di qualificazione dei docenti e delle attivita` di ricerca, nonche` di sostenibilita` economico-finanziaria;
7) introduzione di un sistema di valutazione periodica basato su criteri e indicatori stabiliti ex ante, da parte dell'ANVUR, dell'efficienza e dei risultati conseguiti nell'ambito della didattica e della ricerca dalle singole universita` e dalle loro articolazioni interne;
8) potenziamento del sistema di autovalutazione della qualita` e dell'efficacia delle proprie attivita` da parte delle universita`, anche avvalendosi dei propri nuclei di valutazione e dei contributi provenienti dalle commissioni paritetiche di cui all'articolo 2, comma 2, lettera g);
9) definizione del sistema di valutazione e di assicurazione della qualita` degli atenei in coerenza con quanto concordato a livello europeo, in particolare secondo le linee guida adottate dai Ministri dell'istruzione superiore dei Paesi aderenti all'Area europea dell'istruzione superiore;
10) previsione di meccanismi volti a garantire incentivi correlati al conseguimento dei risultati di cui alla lettera b), nell'ambito delle risorse disponibili del fondo di finanziamento ordinario delle universita` allo scopo annualmente predeterminate;
11) previsione per i collegi universitari legalmente riconosciuti, quali strutture a carattere residenziale, di rilevanza nazionale, di elevata qualificazione culturale, che assicurano agli studenti servizi educativi, di orientamento e di integrazione dell'offerta formativa degli atenei, di requisiti e di standard minimi a carattere istituzionale, logistico e funzionale necessari per il riconoscimento da parte del Ministero e successivo accreditamento riservato ai collegi legalmente riconosciuti da almeno cinque anni; rinvio ad apposito decreto ministeriale della disciplina delle procedure di iscrizione, delle modalita` di verifica della permanenza delle condizioni richieste, nonche` delle modalita` di accesso ai finanziamenti statali riservati ai collegi accreditati;
12 ) introduzione di un sistema di contabilita` economico-patrimoniale e analitica, del bilancio unico e del bilancio consolidato di ateneo sulla base di principi contabili e schemi di bilancio stabiliti e aggiornati dal Ministero, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, garantendo, al fine del consolidamento e del monitoraggio dei conti delle amministrazioni pubbliche, la predisposizione di un bilancio preventivo e di un rendiconto in contabilita` finanziaria, in conformita` alla disciplina adottata ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;
a) adozione di un piano economico-finanziario triennale al fine di garantire la sostenibilita` di tutte le attivita` dell'ateneo;
b) previsione che gli effetti delle misure di cui alla presente legge trovano adeguata compensazione nei piani previsti alla lettera d); comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze, con cadenza annuale, dei risultati della programmazione triennale riferiti al sistema universitario nel suo complesso, ai fini del monitoraggio degli andamenti della finanza pubblica;
c) predisposizione di un piano triennale diretto a riequilibrare, entro intervalli di percentuali definiti dal Ministero, e secondo criteri di piena sostenibilita` finanziaria, i rapporti di consistenza del personale docente,  e tecnico-amministrativo, ed il numero dei professori e dei docenti a contratto di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 4 novembre 2005, n. 230, e successive modificazioni; previsione che la mancata adozione, parziale o totale, del predetto piano comporti la non erogazione delle quote di finanziamento ordinario relative alle unita` di personale che eccedono i limiti previsti;
d) determinazione di un limite massimo all'incidenza complessiva delle spese per l'indebitamento e delle spese per il personale di ruolo e a tempo determinato, inclusi gli oneri per la contrattazione integrativa, sulle entrate complessive dell'ateneo, al netto di quelle a destinazione vincolata;
Alle Università federate è attribuito annualmente il Fondo di finanziamento ordinario (FFO) destinato alla copertura delle spese istituzionali, tra cui i costi di personale, e di funzionamento. Il fondo è composto :
Quota che copre le tasse di ogni studente(costo unitario)
la quota premiale in relazione ai risultati della didattica e della ricerca;
quota per interventi perequativi a salvaguardia di situazioni di particolare criticità.
Quota per fornire assistenza di formazione per gli studenti che non sono in grado di finanziare un corso di formazione . che comprende:
 la borsa di studio che fornisce supporto finanziario per un  partenariato pubblico-privato,con  aziende, fondazioni o privati che sponsorizzano giovani con un pegno di 300 € al mese. I’ateneo federato corrisponde questo importo con un altro 300 €.  
Quota per l’università che offre agli studenti in corso con priorita agli indigenti  presso le proprie strutture di lavorare durante il loro tempo di università o loro pausa estiva per finanziare i loro studi . Per un importo fino a 600 € al mese esente dalle tasse.
Quota pari al 30% del costo unitario di ogni studente per il finanziamento dei costi del personale tecnico amministrativo.
Quota pari al 50% del  fondo che si costituisce con la messa in quiescenza del personale docente .tale fondo è diverso dal fondo che si costituisce con la quiescenza del personale tecnico amministrativo. Solo con codesta quota e possibile attivare le procedure di chiamata.Per la fondazione di medicina  essa costituisce propri fondi sia attraverso le cessazioni del ruolo dei docenti sia dai finanziamenti ottenuti da privati o da ricerca clinica per attivare procedure di reclutamento.
e) introduzione del costo standard unitario per numero di abitanti residenti , calcolato secondo indici commisurati alle diverse tipologie dei corsi di studio e ai differenti contesti economici, territoriali e infrastrutturali in cui opera l'universita`, cui collegare l'attribuzione all'universita` di una percentuale della parte di fondo di finanziamento ordinario non assegnata ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1;
f) previsione della declaratoria di dissesto finanziario nell'ipotesi in cui l'universita` non possa garantire l'assolvimento delle proprie funzioni indispensabili ovvero non possa fare fronte ai debiti liquidi ed esigibili nei confronti dei terzi;
g) disciplina delle conseguenze del dissesto finanziario con previsione dell'inoltro da parte del Ministero di preventiva diffida e sollecitazione a predispone, entro un termine non superiore a centottanta giorni, un piano di rientro da sottoporre all'approvazione del Ministero, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, e da attuare nel limite massimo di un quinquennio; previsione delle modalita` di controllo periodico dell'attuazione del predetto piano;
h) previsione, per i casi di mancata predisposizione, mancata approvazione ovvero omessa o incompleta attuazione del piano, del commissariamento dell'ateneo e disciplina delle modalita` di assunzione da parte del Governo, su proposta del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, della delibera di commissaria-mento e di nomina di uno o piu` commissari, ad esclusione del rettore, con il compito di provvedere alla predisposizione ovvero all'attuazione del piano di rientro finanziario;
i) previsione di un apposito fondo di rotazione, distinto ed aggiuntivo rispetto alle risorse destinate al fondo di finanziamento ordinario per le universita`, a garanzia del riequilibrio finanziario degli atenei;
l) previsione che gli eventuali maggiori oneri derivanti dall'attuazione della lettera l) del presente comma siano quantificati e coperti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
m) il Ministro si attiene al principio e criterio direttivo dell'attribuzione di una quota non superiore al 10 per cento del fondo di funzionamento ordinario correlata a meccanismi di valutazione delle politiche di reclutamento degli atenei, elaborati da parte dell'ANVUR e fondati su: la produzione scientifica dei professori e dei docenti a contratto successiva alla loro presa di servizio ovvero al passaggio a diverso ruolo nell'ateneo; la percentuale di professori in servizio che  hanno trascorso un periodo di aggiornamento all estero, o, il grado di internazionalizzazione del corpo docente.
n).  il Ministro si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) definire i LEP, anche con riferimento ai requisiti di merito ed economici, tali da assicurare gli strumenti ed i servizi, quali borse di studio, trasporti, assistenza sanitaria, ristorazione, accesso alla cultura, alloggi, gia` disponibili a legislazione vigente, per il conseguimento del pieno successo formativo degli studenti dell'istruzione superiore e rimuovere gli ostacoli di ordine economico, sociale e personale che limitano l'accesso ed il conseguimento dei piu` alti gradi di istruzione superiore agli studenti capaci e meritevoli, ma privi di mezzi;
b) garantire agli studenti la piu` ampia liberta` di scelta in relazione alla fruizione dei servizi per il diritto allo studio universitario;
c) definire i criteri per l'attribuzione alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano del Fondo integrativo per la concessione di prestiti d'onore e di borse di studio, di cui all'articolo 16, comma 4, della legge 2 dicembre 1991, n. 390;
d) favorire il raccordo tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le universita` e le diverse istituzioni che concorrono al successo formativo degli studenti al fine di potenziare la gamma dei servizi e degli interventi posti in essere dalle predette istituzioni, nell'ambito della propria autonomia statutaria;
e) prevedere la stipula di specifici accordi con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per la sperimentazione di nuovi modelli nella gestione e nell'erogazione degli interventi;
f) definire le tipologie di strutture residenziali destinate agli studenti universitari e le caratteristiche peculiari delle stesse.
G). Gli schemi delle circolari sono adottati, su proposta del Ministro, sentito il parere  del il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, e, con riferimento alle disposizioni di cui al comma 6, di concerto con il Ministro della gioventu`, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che sono trasmessi dal ministero alle Universita, le quali si esprimono entro sessanta giorni dalla data di trasmissione un parere ; decorso tale termine, le circolari sono adottate anche in mancanza del parere.
h). In attuazione di quanto stabilito dall'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in considerazione della complessita` della materia trattata, nell'impossibilita` di procedere alla determinazione degli effetti finanziari dagli stessi derivanti, la loro quantificazione e` effettuata al momento dell'adozione delle singole circolari. Le circolari dai quali derivano nuovi o maggiori oneri sono esecutive solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie. A ciascuna circolare,  da` conto della neutralita` finanziaria della medesima  ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essa derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura.
i). Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore delle  circolari, il Ministero puo` adottare eventuali disposizioni integrative e correttive, con le medesime modalita` e nel rispetto dei medesimi principi e criteri direttivi.

Art.6.

(Stato giuridico dei professori e dei docenti a contratto)
All entrata in vigore della seguente legge sono posti ad esaurimento presso le università statali e non ,tutti gli attuali ruoli accademici della docenza (ordinario ,associato, ricercatore a,b)e sono Istituiti i seguenti ruoli accademici :
1.Professore
Sono destinatari al ruolo  accademico gli studiosi in possesso di curriculum scientifico professionale idoneo allo svolgimento di attivita` di ricerca e didattica, con esclusione del personale di ruolo  nelle Universita e negli enti di ricerca,Possono concorrere gli studiosi che hanno svolto 3 anni  di attivita di ricerca e didattica nei ruoli di contrattista di ricerca,o borsista di ricerca, svolgendo  l’ attivita di didattica integrativa presso gli atenei statali Universitari. L attivita di ricerca deve essere dimostrata attraverso una produzione con un numero di pubblicazioni non inferiore di 12 nei 5 anni precedenti,  le pubblicazioni di articoli scientifici vengono valutati quelli che sono editi su riviste il cui IF non sia in feriore ad 1 , ed i libri, curatele ,dotati di ISBN. le Universita statali e non statali e gli enti di ricerca attivano entro 60gg  dalla scadenza del triennio solare Nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione,  una commissione  accademica di ateneo federato con compiti notarili  di verifica  dell’attivita di ricerca e didattica svolta dei candidati  quali i borsisti di ricerca e/o contrattisti di ricerca .  se le attività verificate rientrano nei parametri precedentemente stabiliti di cui al comma 1,detto personale viene inquadrato in ruolo come  professore a tempo intederminato.
2. borse di ricerca,
Le universita` e gli enti pubblici di ricerca possono conferire borse post lauream per la formazione e la collaborazione alle attivita` di ricerca, di seguito denominate « borse di ricerca ». 
 Alle borse di ricerca di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui all’articolo 6, commi 1, 5, 6, 6-bis e 7, della legge 30 novembre 1989, n. 398.
 Possono concorrere alle borse di ricerca esclusivamente coloro che sono in possesso di laurea magistrale, di laurea specialistica ovvero di diploma di laurea conseguito ai sensi dell’ordinamento previ- gente a quello previsto dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell’universita` e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, o di titolo equipollente conseguito in Italia o all’estero, in discipline coerenti con l’attivita` di ricerca per cui e` bandita la borsa di ricerca, con esclusione del personale di ruolo delle universita` e degli enti pubblici di ricerca, dei ricercatori a tempo determinato e di chi e` gia` in possesso del titolo di dottore di ricerca.
4. Le procedure per il conferimento delle borse di ricerca sono disciplinate con regolamento dell’universita` ovvero dell’ente pubblico di ricerca, che prevede una procedura di verifica comparativa secondo i principi di pubblicita` e di trasparenza, resa pubblica nel portale unico di cui al- l’articolo 7, e la costituzione di una commissione giudicatrice composta dal responsabile del progetto di ricerca ( che puo essere o un professore o un docente a contratto) e da altri due membri designati dall’universita` o dall’ente pubblico di ricerca,o da privati che finanziano la ricerca. Al termine della procedura di verifica comparativa la commissione  formula una gra- duatoria generale di merito in base al punteggio conseguito da ciascun candidato.
5. Le borse di ricerca sono collegate a uno specifico progetto di ricerca e possono avere una durata compresa tra sei e dodici mesi, prorogabili fino a trentasei mesi ove richiesto dalla tipologia del progetto di ricerca. La durata della fruizione delle borse di ricerca, anche se erogate da piu` univer- sita` o enti pubblici di ricerca, non puo` superare, per ciascun beneficiario, il limite complessivo di trentasei mesi. Ai fini del calcolo di cui al periodo precedente non sono computati i periodi di sospensione di cui al comma 7.
6. Le borse di ricerca  danno luogo ad un  rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze dell’universita` o dell’ente pubblico di ricerca e´ danno diritto in ordine all’accesso ai ruoli presso gli stessi dopo aver maturato  un triennio solare di attivita di ricerca e didattica .
7. La borsa di ricerca e` sospesa in caso di maternita` o paternita`, nei limiti stabiliti dagli articoli 16, 16-bis, 17 e 28 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, o per gravi motivi di salute

(Contratti per attivita` di insegnamento)
1. Le universita`, anche sulla base di specifiche convenzioni con gli enti pubblici e le istituzioni di ricerca di cui all'articolo 8 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 dicembre 1993, n. 593, possono stipulare contratti della durata di un anno accademico e rinnovabili annualmente , sia titolo gratuito o oneroso, per attivita` di insegnamento al fine di avvalersi della collaborazione di esperti di alta qualificazione in possesso di un significativo curriculum scientifico o professionale, che non siano dipendenti da altre amministrazioni, enti o imprese, ovvero siano titolari di pensione, ovvero lavoratori autonomi in possesso di un reddito annuo non inferiore a 40.000 euro lordi. I predetti contratti sono stipulati dal rettore, su proposta dei competenti organi accademici. I contratti a titolo gratuito possono essere stipulati esclusivamente con soggetti in possesso di un reddito da lavoro autonomo , fermi restando i requisiti richiesti. I contratti a titolo gratuito, ad eccezione di quelli stipulati nell'ambito di convenzioni con enti pubblici, non possono superare, nell'anno accademico, il 5 per cento dell'organico dei professori e dei docenti  in servizio presso l'ateneo.
contratti di ricerca e norme per il personale universitario
 1.   Le universita`, anche sulla base di specifiche convenzioni con gli enti pubblici e le istituzioni di ricerca di cui all'articolo 8 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 dicembre 1993, n. 593, possono stipulare contratti di ricerca  a tempo determinato della durata di un anno accademico e rinnovabili  per una durata complessiva massima di tre anni . Il conferimento del contratto e` incom- patibile con qualsiasi altro rapporto di la- voro subordinato presso soggetti pubblici o privati, con la titolarita` di assegni di ricerca anche presso altre universita` o enti pub- blici di ricerca, con le borse di dottorato e in generale con qualsiasi borsa di studio a qualunque titolo conferita anche da enti terzi. Ai fini della durata del rapporto instaurato con il titolare del contratto, i periodi trascorsi in aspettativa per mater- nita`, paternita` o per motivi di salute se- condo la normativa vigente non sono com- putati su richiesta del titolare del con- tratto »; i contratti di ricerca a partire dalla efficacia della presente legge danno luogo ad un  rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze dell’universita` o dell’ente pubblico di ricerca e´ danno diritto in ordine all’accesso ai ruoli presso gli stessi dopo aver maturato  un triennio solare.
3)le figure accademiche ( borsisti, contrattisti,  )vengono inquadrati a domanda entro 60gg della presente legge nel ruolo dei professori sia giuridicamente che economicamente dopo verifica da parte della commissione di ateneo di cui al comma 1,  della attivita svolta nei 10 anni precedenti all inquadramento.
f) la deliberazione della presa di servizio del vincitore da parte dell’universita` al termine dei lavori di verifica della commissione , con  la formulazione del contratto a tempo determinato che indeterminato e` stipu- lato entro il termine perentorio di n60giorni dalla conclusione della procedura di verifica . In caso di mancata stipulazione del contratto, per i dieci anni successivi, l’universita` non puo` bandire nuovi concorsi per il medesimo macrosettore»; ed inotre decadono dal loro impiego tutte le figure  connesse  alla presa di servizio del docente compreso il dirigente responsabile ,il direttore generale ,e il responsabile del  dipartimento  interessato.
g) In caso di esito negativo della verifica, l’universita` e` tenuta a fornire adeguata motivazione sulla base del curri- culum e della produzione scientifica del titolare del contratto e procedere nuo- vamente alla verifica di cui al presente comma per ciascuno dei successivi anni di titolarita` del contratto
h) I professori possono contrarre rapporti libero professionali purche non in contrasto  con l ente di appartenenza. Il limite di eta per la permanenza nei ruoli di docenza universitari è fissato ad anni 55. Successivamente il docenti pur mantenento il medesimo trattamento fino al pensionamento vigente transitano nei ruoli di Professori straordinario  a contratto . Gli stessi professori straordinari possono contrarre piu contratti con le diverse istituzioni sia pubbliche che private.
i)  il dipartimento di Medicina  si costituisce in fondazione con obbligo di pareggio di bilancio. Il personale docente  medico  cHe opera in regime di convenzione con il SSR. E libero di contrattare con l azienda di riferimento le proprie prestazioni professionali con contratti personalizzati. stabilendo il numero delle ore impegnate, e la tipologia di prestazioni professionali, e il trattamento economico che è aggiuntivo al trattamento economico universitario.Il personale Medico Universitario per qualsiasi problematica che riguarda sia l ‘assistenza che l insegnamento risponde alla fondazione  Universitaria di pertinenza. L’azienda ospedaliera  puo’ adottare il veto di svolgere l attività assistenziale ,attraverso un provvedimento motivato che deve  essere ratificato   dalla fondazione di riferimento,dopo contradditorio. l arruolamento del personale medico e sanitario che opera presso le aziende ospedaliero universitarie  avviene con una verifica comparativa  dei :titoli , curriculum , pubblicazioni scientifiche degli ultimi 5 anni pubblicate su riviste con IF non inferiore a 1, e libri o curatele dotati di ISBN . attivita d’insegnamento ,seminari , e il superamento dell’esame pratico con la risoluzione del caso clinico per l’area medica ,e l’esecuzione dell’intervento chirurgico di media complessità,per l area chirurgica. Viene fatto divieto di prove scritte ed orali  ad eccezione della verifica  attraverso un colloquio della liqua straniera .Nel reclutamento presso la fondazione di medicina o per le aziende ospedaliere Universitarie La composizione della commissione per la verifica dei titoli è composta dal direttore sanitario e da due professori esperti nell ‘area disciplinare di medicina  e di chirurgia.
l) il personale docente è soggetto alla verifica della attivita didattica e di ricerca svolta ogni triennio ,per il  personale docente medico si aggiunge alla verifica scientifica e didattica anche l attivita  assistenziale individuale svolta, IN caso di verifica negativa non vengono assegnati gli scatti biennali. Se permane dopo sei anni   la verifica negativa il personale docente Universitario decade dall impiego. Il numero dei professori in ruolo non puo superare il tetto massimo  del 80% delle figure a contratto a tempo determinato della ricerca.
1. Il regime di impegno dei professori e dei docenti a contratto. Ai fini della rendicontazione dei progetti di ricerca, la quantificazione figurativa delle attivita` annue di ricerca, di studio e di insegnamento, con i connessi compiti preparatori, di verifica e organizzativi, e` pari a 1.500 ore annue  .
2. I professori e i docenti a contratto svolgono attivita` di ricerca e di aggiornamento scientifico e, sulla base di criteri e modalita` stabiliti con regolamento di ateneo, sono tenuti a riservare annualmente a compiti didattici e di servizio agli studenti, inclusi l'orientamento e il tutorato, nonche` ad attivita` di verifica dell'apprendimento, non meno di 350 ore in regime di tempo pieno .
4. Ai ricercatori a tempo indeterminato ad esaurimento , agli assistenti del ruolo ad esaurimento e ai tecnici laureati di cui all'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, ai contrattisti di ricerca  , borsisti di ricerca, assegnisti di ricerca  che hanno svolto tre anni di insegnamento solari ai sensi dell'articolo 12 della legge 19 novembre 1990, n. 341, e successive modificazioni, nonche` ai professori incaricati stabilizzati sono affidati, con il loro consenso e fermo restando il rispettivo inquadramento e trattamento giuridico ed economico, corsi e moduli curriculari  nonche` compiti di tutorato e di didattica integrativa. Ad essi e` attribuito il titolo di professore junior. Tale figura è posta ad esaurimento
Il regolamento di ateneo , per le figure dei borsisti e contrattisti di ricerca  ,determina la retribuzione aggiuntiva relativa all insegnamento ,e sono affidati moduli o corsi curriculari.
7. Le modalita` per l'autocertificazione e la verifica dell'effettivo svolgimento della attivita` didattica e di servizio agli studenti dei professori e dei docenti acontratto sono definite con regolamento di ateneo, che prevede altresi` la differenziazione dei compiti didattici in relazione alle diverse aree scientifico-disciplinari e alla tipologia di insegnamento, nonche` in relazione all'assunzione da parte del docente di specifici incarichi di responsabilita` gestionale o di ricerca. Fatta salva la competenza esclusiva delle universita` a valutare positivamente o negativamente le attivita` dei singoli docenti e ricercatori, l'ANVUR stabilisce criteri oggettivi di verifica dei risultati dell'attivita` di ricerca ai fini del comma 8.
10. I professori e i docenti a contratto , fatto salvo il rispetto dei loro obblighi istituzionali, possono svolgere liberamente, anche con retribuzione aggiuntiva , attivita` di valutazione e di referaggio, lezioni e seminari di carattere occasionale, attivita` di collaborazione scientifica e di consulenza, attivita` di comunicazione e divulgazione scientifica e culturale, nonche` attivita` pubblicistiche ed editoriali. I professori e i docenti a contratto  possono altresi` svolgere, previa autorizzazione del rettore, funzioni didattiche e di ricerca, nonche` compiti istituzionali e gestionali senza vincolo di subordinazione presso enti pubblici e privati senza scopo di lucro, purche` non si determinino situazioni di conflitto di interesse con l'universita` di appartenenza, a condizione comunque che l'attivita` non rappresenti detrimento delle attivita` didattiche, scientifiche e gestionali loro affidate dall'universita` di appartenenza.
11. I professori e i docenti a contratto possono svolgere attivita` didattica e di ricerca anche presso un altro ateneo federato ,  finalizzato al conseguimento di obiettivi di comune interesse. Si stabilisce altresi`, con l'accordo dell'interessato, le modalita` di ripartizione tra i due atenei dell'impegno annuo dell'interessato, dei relativi oneri stipendiali e delle modalita` di valutazione di cui al comma 7. Per un periodo complessivamente non superiore a cinque anni l'impegno puo` essere totalmente svolto presso il secondo ateneo, che provvede alla corresponsione degli oneri stipendiali. In tal caso, l'interessato esercita il diritto di elettorato attivo e passivo presso il secondo ateneo. Ai fini della valutazione delle attivita` di ricerca e delle politiche di reclutamento degli atenei, l'apporto dell'interessato e` ripartito in proporzione alla durata e alla quantita` dell'impegno in ciascuno di essi. Con decreto del Ministro, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri per l'attivazione delle convenzioni.
12. I professori e docenti a contratto  svolgono attivita` libero- professionali e di lavoro autonomo anche continuative, purche` non determinino situazioni di conflitto di interesse rispetto all'ateneo di appartenenza. La condizione di professore e docente a contrato e` incompatibile con l'esercizio di cariche accademiche. Gli statuti di ateneo disciplinano il regime della predetta incompatibilita`. Possono altresi` svolgere attivita` didattica e di ricerca presso universita` o enti di ricerca esteri, previa autorizzazione del rettore che valuta la compatibilita` con l'adempimento degli obblighi istituzionali. In tal caso, ai fini della valutazione delle attivita` di ricerca e delle politiche di reclutamento degli atenei, l'apporto dell'interessato e` considerato in proporzione alla durata e alla quantita` dell'impegno reso nell'ateneo di appartenenza.

 Art 7

(Norme in materia di mobilita` dei professori )
1. I professori e i docenti a contratto universitari possono, a domanda, essere collocati per un periodo massimo di cinque anni, anche consecutivi, in aspettativa senza assegni per lo svolgimento di attivita` presso soggetti e organismi, pubblici o privati, anche operanti in sede internazionale, i quali provvedono anche al relativo trattamento economico e previdenziale.
2. Il collocamento in aspettativa di cui al comma 1 e` disposto dal rettore, sentite le strutture di afferenza del docente, e ad esso si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13, commi quarto, quinto e sesto, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. E` ammessa la ricongiunzione dei periodi contributivi a domanda dell'interessato, ai sensi della legge 7 febbraio 1979, n. 29. Quando l'incarico e` espletato presso organismi operanti in sede internazionale, la ricongiunzione dei periodi contributivi e` a carico dell'interessato, salvo che l'ordinamento dell'amministrazione di destinazione non disponga altrimenti.
3. Al fine di incentivare la mobilita` interuniversitaria del personale accademico, ai professori e ai docenti a contratto che prendono servizio presso atenei aventi sede in altra regione rispetto a quella della sede di provenienza, o nella stessa regione se previsto da un accordo di programma approvato dal Ministero ovvero, a seguito delle procedure di cui all'articolo 3, in una sede diversa da quella di appartenenza, possono essere attribuiti incentivi finanziari, a carico del fondo di finanziamento ordinario. L'incentivazione della mobilita` universitaria e` altresi` favorita dalla possibilita` che il trasferimento di professori e docenti a tempo determinato possa avvenire attraverso lo scambio contestuale di docenti in possesso della stessa qualifica tra due sedi universitarie consenzienti. E  obbligatorio ai docenti di un periodo non meno di 3 mesi di stage ogni biennio per l’aggiornamento presso centri di ricerca nazionali o internazionali.In assenza di tale periodo si applica una riduzione del 30% del trattamento economico.
4. In caso di cambiamento di sede, i professori, i docenti a tempo determinato responsabili di progetti di ricerca finanziati da soggetti diversi dall'universita` di appartenenza conservano la titolarita` dei progetti e dei relativi finanziamenti, ove scientificamente possibile e con l'accordo del committente di ricerca.
5. Con decreto del Ministro sono stabiliti criteri e modalita` per favorire, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la mobilita` interregionale dei professori universitari che hanno prestato servizio presso corsi di laurea o sedi soppresse a seguito di procedure di razionalizzazione dell'offerta didattica.

Art. 8.

(Revisione del trattamento economico dei professori e dei  borsisti e contrattisti di ricerca universitari)  
b) eliminazione delle procedure di ricostruzione di carriera e conseguente rivalutazione del trattamento iniziale; 
in quadramento nei ruoli dei professori nei ex ruoli di professore di I fascia
inquadramento dei borsisti di ricerca  ,contrattisti di ricerca ,nei ex ruoli di professore II Fascia.
Eliminazione del tempo definito.

Art. 9.

(Fondo per la premialita`)
1. E` istituito un Fondo di ateneo per la premialita` di professori e docenti a contratto tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 16, della legge 4 novembre 2005, n. 230, cui affluiscono le risorse di cui all'articolo 6, comma 14, ultimo periodo, della presente legge. Ulteriori somme possono essere attribuite a ciascuna universita` con decreto del Ministro, in proporzione alla valutazione dei risultati raggiunti effettuata dall'ANVUR. Il Fondo puo` essere integrato dai singoli atenei anche con una quota dei proventi delle attivita` conto terzi ovvero con finanziamenti pubblici o privati. In tal caso, le universita` possono prevedere, con appositi regolamenti, compensi aggiuntivi per il personale docente e tecnico amministrativo che contribuisce all'acquisizione di commesse conto terzi ovvero di finanziamenti privati, nei limiti delle risorse del Fondo non derivanti da finanziamenti pubblici.

Art. 10. (Competenza disciplinare)

1. Presso ogni universita` e` istituito un collegio di disciplina, composto esclusivamente da professori universitari in regime di tempo pieno e da docenti a tempo determinato in regime di tempo pieno, secondo modalita` definite dallo statuto, competente a svolgere la fase istruttoria dei procedimenti disciplinari e ad esprimere in merito parere conclusivo. Il collegio opera secondo il principio del giudizio fra pari, nel rispetto del contraddittorio. La  partecipazione al collegio di disciplina non da` luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennita` o rimborsi spese.
2. L'avvio del procedimento disciplinare spetta al rettore con il  collegio dei dipartimenti che, per ogni fatto che possa dar luogo all'irrogazione di una sanzione piu` grave della censura tra quelle previste dall'articolo 87 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore di cui al regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, entro trenta giorni dal momento della conoscenza dei fatti, trasmette gli atti al collegio di disciplina, formulando motivata proposta.
3. Il collegio di disciplina, uditi il rettore, nonche` il professore o il docente a contratto sottoposto ad azione disciplinare, eventualmente assistito da un difensore di fiducia, entro trenta giorni esprime parere sulla proposta avanzata dal rettore sia in relazione alla rilevanza dei fatti sul piano disciplinare sia in relazione al tipo di sanzione da irrogare e trasmette gli atti al consiglio di amministrazione per l'assunzione delle conseguenti deliberazioni. Il procedimento davanti al collegio resta disciplinato dalla normativa vigente.
4. Entro trenta giorni dalla ricezione del parere, il consiglio di amministrazione, senza la rappresentanza degli studenti, infligge la sanzione ovvero dispone l'archiviazione del procedimento, conformemente al parere vincolante espresso dal collegio di disciplina.
5. Il procedimento si estingue ove la decisione di cui al comma 4 non intervenga nel termine di centottanta giorni dalla data di trasmissione degli atti al consiglio di amministrazione. Il termine e` sospeso fino alla ricostituzione del collegio di disciplina ovvero del consiglio di amministrazione nel caso in cui siano in corso le operazioni preordinate alla formazione dello stesso che ne impediscono il regolare funzionamento. Il termine e` altresi` sospeso, per non piu` di due volte e per un periodo non superiore a sessanta giorni in relazione a ciascuna sospensione, ove il collegio ritenga di dover acquisire ulteriori atti o documenti per motivi istruttori. Il rettore e` tenuto a dare esecuzione alle richieste istruttorie avanzate dal collegio.
6. E` abrogato l'articolo 3 della legge 16 gennaio 2006, n. 18.
7.in presenza di episodi di corruzione o di indagini avviate dalla magistratura per fatti delittuosi ,corruzione ,peculato ,cooptazione illecita , nepotismo ,o di esposti per concorsi , il rettore con il collegio deve attuare entro 60gg un provvedimento di  sospenzione di tutte le attività ( didattica,ricerca,assistenza)degli accademici coinvolti e il loro allontanamento dall ateneo che perdura fino alla loro assoluzione. Nei casi di condanna degli accademici coinvolti codesti decadono dall impiego. l ateneo coivolto si costituisce  parte civile offesa. In casi di assenza di provvedimenti di cui al comma decadono dal ruolo e dall impiego il rettore con il collegio dei dipartimenti,direttore generale i funzionari coinvolti e tutti i responsabili dell area legale dell ‘ateneo.

Art.11

(Interventi perequativi per le universita` statali)
1. A decorrere dal 2011, allo scopo di accelerare il processo di riequilibrio delle universita` statali e della federazione o fusione degli atenei tenuto conto della primaria esigenza di assicurare la copertura delle spese fisse di personale di ruolo entro i limiti della normativa vigente, una quota pari almeno all'1,5 per cento del fondo di finanziamento ordinario e delle eventuali assegnazioni destinate al funzionamento del sistema universitario e` destinata ad essere ripartita tra le universita` che, sulla base delle differenze percentuali del valore del fondo di finanziamento ordinario consolidato del 2010, presentino una situazione di sottofinanziamento superiore al 5 per cento rispetto al modello per la ripartizione teorica del fondo di finanziamento ordinario elaborato dai competenti organismi di valutazione del sistema universitario. L'intervento perequativo viene ridotto proporzionalmente laddove la situazione di sottofinanziamento derivi dall'applicazione delle misure di valutazione della qualita` di cui all'articolo 5 della presente legge e all'articolo 2 del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1. Il calcolo degli squilibri finanziari dei singoli atenei puo` tenere conto delle specificita` delle universita` sede di facolta` di medicina e chirurgia collegate ad aziende ospedaliere nate da ex policlinici a gestione diretta,
escludendo ogni intervento per il ripiano di eventuali disavanzi previsto dall'articolo 5, comma 4, lettere g), h), i), l) e m), della presente legge.
2. Il Ministro provvede con proprio decreto alla ripartizione della percentuale di cui al comma 1.

Art.12.

(Universita` non statali legalmente riconosciute)
1. Al fine della federazione per regione le stesse vengono coinvolte  nel processo federativo.

Art.13.

(Misure per la qualita` del sistema universitario)
1. All'articolo 2 del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera c), e` aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai fini di cui alla presente lettera, sono presi in considerazione i parametri relativi all'incidenza del costo del personale sulle risorse complessivamente disponibili, nonche` il numero e l'entita` dei progetti di ricerca di rilievo nazionale ed internazionale assegnati all'ateneo»;
b) dopo il comma 1, e` inserito il seguente:
«1-bis. Gli incrementi di cui al comma 1 sono disposti annualmente, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita` e della ricerca, in misura compresa tra lo 0,5 per cento e il 2 per cento del fondo di finanziamento ordinario di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, determinata tenendo conto delle risorse complessivamente disponibili e dei risultati conseguiti nel miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza nell'utilizzo delle risorse».

Art. 14.

(Disciplina di riconoscimento dei crediti)
1. All'articolo 2, comma 147, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, la parola: «sessanta» e` sostituita dalla seguente: «dodici» e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Il riconoscimento deve essere effettuato esclusivamente sulla base delle competenze dimostrate da ciascuno studente. Sono escluse forme di riconoscimento attribuite collettivamente. Le universita` possono riconoscere quali crediti formativi, entro il medesimo limite, il conseguimento da parte dello studente di medaglia olimpica o paralimpica ovvero del titolo di campione mondiale assoluto, campione europeo assoluto o campione italiano assoluto nelle discipline riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano o dal Comitato italiano paralimpico».
2. Con decreto del Ministro, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentiti i Ministri competenti, sono definite le modalita` attuative e le eventuali deroghe debitamente motivate alle disposizioni di cui al comma 1, anche con riferimento al limite massimo di crediti riconoscibili in relazione alle attivita` formative svolte nei cicli di studio presso gli istituti di formazione della pubblica amministrazione, nonche` alle altre conoscenze e abilita` maturate in attivita` formative di livello post- secondario, alla cui progettazione e realizzazione l'universita` abbia concorso.
3. Con il medesimo decreto di cui al comma 2 sono definiti i criteri per il riconoscimento dei crediti acquisiti dallo studente a conclusione dei percorsi realizzati dagli istituti tecnici superiori di cui al capo II del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 dell'11 aprile 2008, definiti ai sensi dell'articolo 69, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144, nell'ambito dei progetti attuati con le universita` attraverso le federazioni di cui all'articolo 3 della presente legge.

 

(Istituzione dell’Albo di docenza scientifica nazionale)
Con la presente legge E` abrogata l'abilitazione scientifica nazionale, È viene  istituito presso il ministero competente l’Albo della docenza scientifica nazionale. L iscrizione all albo della docenza scientifica viene conseguita quando lo studioso ha svolto un triennio di attivita scientifica e didattica comprovata quest ultima da contratti stipulati presso atenei Universitari,ed in possesso dei parametri scientifici.  (   aggiornati dal ministero).
2.i lavori della commissione per il conseguimento dell iscrizione all albo della  docenza  prevedono una verifica  notarile dei titoli di ricerca e delle pubblicazioni scientifiche, , definiti con decreto del Ministro. Qualsiasi contestazione motivata per liscrizione all albo decadono dall impiego e dal ruolo i commissari che compongo la commissione.
3.IL  numero massimo di pubblicazioni che ciascun candidato puo` presentare ai fini del conseguimento della docenza e l iscrizione all albo, e in ogni caso non inferiore a dodici;  negli ultimi 5 anni e gli articoli scientifici sono pubblicati su riviste con IF non inferiore ad 1)
4.Meccanismi di verifica quinquennale dell'adeguatezza e congruita` dei  parametri di cui al comma 1 e di revisione o adeguamento degli stessi con apposito decreto ministeriale;
5.l'indizione obbligatoria, di una commissione permanente , di funzionari tecnico amministrativi ministeriali per  redigere l albo con il suo aggiornamento. In caso di mancato conseguimento della iscrizione all albo , si pu0’  partecipare alle procedure indette nell’anno successivo per l'iscrizione allo stesso
6.la valutazione della iscrizione all albo   come titolo preferenziale per l'attribuzione dei contratti di insegnamento
7. Il conseguimento della iscrizione all albo dei docenti non costituisce titolo di idoneita` ne` da` alcun diritto relativamente al reclutamento in ruolo o alla promozione presso un'universita` .
8. la permanenza dell iscrizione all albo dei  docenti viene posta a revisione ogni 5 anni . Lo studioso che  non possiede piu i parametri stabiliti e aggiornati dal ministero, decade automaticamente  l iscrizione  .
9.Viene inflitta una sanzione disciplinare e una multa pari al 30% dell ‘importo stipendiale percepito per i professori che si dimettono da qualsiasi commissione concorsuale   ;

Art. 16.

(Equipollenze)
1. I diplomi delle scuole dirette a fini speciali istituite ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, riconosciuti al termine di un corso di durata triennale, e i diplomi universitari istituiti ai sensi della legge 19 novembre 1990, n. 341, purche` della medesima durata, sono equipollenti alle lauree di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'universita` e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509. I titoli Universitari di III livello conseguiti presso le università  (esclusi quelli conseguiti dalle universita telematiche)  sono equiparabili tra loro ai fini concorsuali. Ai possessori di titoli di III ciclo viene attribuito ai fini concorsuali un punteggio aggiuntivo pari alla meta del punteggio conseguito sui titoli in possesso.per le facolta mediche tale punteggio si applica nelle procedure di reclutamento ospedaliero.
2. Ai diplomati di cui al comma 1 compete la qualifica accademica di «esperto» mentre è prevista solo per i laureati di cui all'articolo 13, comma 7, del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita` e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270. La dizione di “Dottore”

Art. 17. (reclutamento dei professori)

1. Le universita`, con proprio regolamento adottato ai sensi della legge 9 maggio 1989, n. 168, disciplinano, nel rispetto del codice etico, la chiamata dei professori  e nel rispetto dei principi enunciati dalla Carta europea dei ricercatori, di cui alla raccomandazione della Commissione delle Comunita` europee n. 251 dell'11 marzo 2005, e specificamente dei seguenti criteri:
a) pubblicita` del procedimento di reclutamento sul sito dell'ateneo e su quelli del Ministero e dell'Unione europea; specificazione della macrosettore e di un eventuale profilo esclusivamente tramite indicazione dettagliate sulle specifiche funzioni, sui diritti e i doveri e sul relativo trattamento economico e previdenziale;
b) L ‘ammissione al procedimento,  per il reclutamento di professori  ,possono partecipare tutti i docenti del dipartimento  ,e studiosi in possesso di curriculum formativo   impegnati  in attivita` di ricerca o insegnamento a livello universitario . In ogni caso, ai procedimenti per la chiamata, di cui al presente articolo, non possono partecipare coloro che abbiano un grado di parentela o di affinita`, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente al dipartimento o alla struttura che effettua la chiamata ovvero con il rettore, il direttore generale o un componente del consiglio di amministrazione dell'ateneo; il reclutamento deve riguardare in egual misura tutti i componenti che costituiscono il macrosettore dipartimentale
e) alla formulazione della proposta di reclutamento per i docenti da parte del dipartimento  si esprime con voto favorevole  unanime dei docenti  , e l’approvazione della stessa con delibera del consiglio di amministrazione.
H). L’attivita` didattica e scientifica svolta dai docenti a contratto ( borsisti contrattisti ) concorre alla valutazione delle politiche di reclutamento, svolta dall’Agenzia nazio- nale per la valutazione dell’universita` e della ricerca (ANVUR), ai fini dell’accesso alla quota di finanziamento premiale a valere sul Fondo per il finanziamento or- dinario delle universita` ai sensi dell’arti- colo 60, comma 01, del decreto-legge 21
3.  In prima applicazione della presente legge le universita`  assumono con chiamata diretta, a domanda,entro 60 giorni ai fini del- l’inquadramento nel ruolo di professore  i titolari di contratto di  ricerca a tempo determinato ( borsisti contrattisti ), in servizio con contratti da almeno tre anni solari (anche per un solo giorno)presso le Universita e gli enti pubblici di ricerca  nei 10 anni precedenti alla  legge. E fatto divieto di applicazione della presente legge per tutti coloro che sono in ruolo presso la P.A.
4.Nell'ambito delle disponibilita` di bilancio di ciascun ateneo i procedimenti per iò reclutamento dei professori , nonche` per l'attribuzione dei contratti , in ciascun ateneo statale sono effettuati sulla base della programmazione triennale di cui all'articolo 1, comma 105, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e di cui all'articolo 1-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, nonche` delle disposizioni della presente legge. La programmazione assicura la sostenibilita` nel tempo degli oneri stipendiali, compresi i maggiori oneri derivanti dall'attribuzione degli scatti stipendiali, dagli incrementi annuali e dalla dinamica di progressione di carriera del personale. La programmazione assicura altresi` la copertura finanziaria degli oneri derivanti dalle assunzioni.
3. Gli oneri derivanti dal reclutamento di professori  e dall'attribuzione dei contratti  possono essere a carico totale di altri soggetti pubblici e di soggetti privati, previa stipula di convenzioni di durata almeno sei anni per i professori  , ovvero di durata almeno pari a quella del contratto per i docenti a contratto.
4. Ciascuna universita` statale, nell'ambito della programmazione triennale, vincola le risorse corrispondenti ad almeno un quinto dei posti disponibili di professore di ruolo per il reclutamento di coloro che nell'ultimo triennio non hanno prestato servizio, o non sono stati titolari di assegni di ricerca ovvero iscritti a corsi universitari nell'universita` stessa.
5. La partecipazione ai gruppi e ai progetti di ricerca delle universita`, qualunque ne sia l'ente finanziatore, e lo svolgimento delle attivita` di ricerca presso le universita` sono riservati esclusivamente:
a) ai professori e docenti della ricerca universitari, anche a tempo determinato; b) ai titolari  di borse di ricerca,e contratti di ricerca;
c) agli studenti dei corsi di dottorato di ricerca, nonche` a studenti di corsi di laurea magistrale nell'ambito di specifiche attivita` formative;
d) ai professori straordinari a contratto ;
f) ai dipendenti di enti pubblici o privati, di imprese, ovvero a titolari di borse di studio o di ricerca banditi da tali amministrazioni, enti o imprese, purche` sulla base di specifiche convenzioni e senza oneri finanziari per l'universita` ad eccezione dei costi diretti relativi allo svolgimento dell'attivita` di ricerca e degli eventuali costi assicurativi.
6. Alla partecipazione ai progetti di ricerca finanziati dall'Unione europea o da altre istituzioni straniere, internazionali o sovranazionali, e allo svolgimento delle relative attivita` si applicano le norme previste dai relativi bandi.

Art.18 19.

 (Portale unico dei concorsi dell’universita` e della ricerca)
1. Le universita` e gli enti pubblici di ricerca sono tenuti a pubblicare, pena l’in- validita` della procedura di selezione, nel rispetto dei princi`pi di trasparenza e di celerita` nonche´ della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, nel portale unico dei concorsi dell’univer- sita` e della ricerca, da attivare, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, nell’ambito del sito internet isti- tuzionale del Ministero dell’universita` e della ricerca, entro ragionevole termine, comun- que non inferiore a venti giorni prima della scadenza dei termini di presentazione delle domande, i bandi per le procedure di se- lezione relative alle borse di ricerca di cui all’articolo 2 della presente legge, ai dotto- rati di ricerca, agli assegni di ricerca e ai contratti di ricerca a tempo determi- nato di cui all’articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e ai ruoli di pro- fessore junior  o  di professore.
2. Il portale di cui al comma 1 e` acces- sibile nel sito internet istituzionale del Mi- nistero dell’universita` e della ricerca ed e` indicizzato in base alla procedura di sele- zione messa a bando, al settore scientifico di riferimento e all’istituzione di apparte- nenza. Nell’ambito del predetto portale e` prevista una sezione nella quale e` pubbli- cato l’elenco dei componenti delle commis- sioni di cui alla lettera b-bis) del comma 2 dell’articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, introdotta dall’articolo 5, comma 1, lettera d), della presente legge.
3. Le istituzioni di cui al comma 1, pena l’invalidita` della procedura pubblica di se- lezione, sono tenute a pubblicare nel por- tale unico dei concorsi, ai sensi del comma 2, le informazioni e le comunicazioni rela- tive alle procedure di valutazione in corso o scadute, ai fini dell’osservanza dei prin- ci`pi di pubblicita` e di trasparenza e nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.
4. Le modalita` di funzionamento del portale di cui al comma 1 nonche´ la tipo- logia e le modalita` di pubblicazione dei dati di cui ai commi 1 e 3 nel medesimo portale sono stabilite con decreto del Ministro del- l’universita` e della ricerca, da adottare en- tro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge

Art 19
 (Disposizioni in materia di dottorato di ricerca)

1. All'articolo 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 2 e` sostituito dal seguente:
«6-bis. E` consentita la frequenza congiunta del corso di specializzazione medica e del corso di dottorato di ricerca. In caso di frequenza congiunta, la durata del corso di dottorato e` ridotta ad un minimo di due anni»; i candidati che sono stati dichiarati idonei al concorso per l accesso al dottorato ,a richiesta ,possono frequentare in sovranumero il dottorato senza borsa.
d) e` aggiunto, in fine, il seguente comma:
«8-bis. Il titolo di dottore di ricerca e` abbreviato con le diciture: "Dott. Ric." ovvero "Ph. D."».
2. La disposizione di cui al numero 1) della lettera b) del comma 1 del presente articolo acquista efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministro di cui al comma 2 dell'articolo 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210, come sostituito dalla lettera a) del medesimo comma 1 del presente articolo.
3. All'articolo 2, primo comma, della legge 13 agosto 1984, n. 476, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, dopo le parole: «e` collocato a domanda» sono inserite le seguenti: «, compatibilmente con le esigenze dell'amministrazione,»;
b) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Non hanno diritto al congedo straordinario, con o senza assegni, i pubblici dipendenti che abbiano gia` conseguito il titolo di dottore di ricerca, ne` i pubblici dipendenti che siano stati iscritti a corsi di dottorato per almeno un anno accademico, beneficiando di detto congedo. I congedi straordinari e i connessi benefici in godimento alla data di entrata in vigore della presente disposizione sono mantenuti».

Art. 20.

(Valutazione tra pari per la selezione dei progetti di ricerca)
1. valutazione tra pari, svolta da comitati composti per almeno un terzo da studiosi operanti all'estero, ai fini della selezione di tutti i progetti di ricerca, finanziati a carico delle risorse di cui all'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 12 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, e a carico del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica, di cui all'articolo 1, comma 870, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ferma restando la possibilita` di una disciplina particolare in relazione al Fondo per le agevolazioni alla ricerca, di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297. Restano ferme le norme di cui all'articolo 1, commi 814 e 815, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, e all'articolo 2, commi 313, 314 e 315, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Sono altresi` fatti salvi, nel rispetto, ove possibile, del principio della tecnica di valutazione tra pari, i vincoli gia` previsti di destinazione di quote dei suddetti stanziamenti in favore di determinati settori, ambiti di soggetti o finalita`.
2. All'articolo 2, comma 313, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dopo le parole: «italiana o straniera,» sono inserite le seguenti: «in maggioranza».

Art. 21.

(Comitato nazionale dei garanti per la ricerca)
1. Al fine di promuovere la qualita` della ricerca e assicurare il buon funzionamento delle procedure di valutazione tra pari previste dall'articolo 20, e` istituito il Comitato nazionale dei garanti per la ricerca (CNGR). Il CNGR e` composto da sette studiosi, italiani o stranieri, di elevata qualificazione scientifica internazionale, appartenenti a una pluralita` di aree disciplinari, tra i quali almeno due donne e due uomini, nominati dal Ministro, il quale sceglie in un elenco composto da non meno di dieci e non piu` di quindici persone definito da un comitato di selezione. Il comitato di selezione, istituito con decreto del Ministro, e` composto da cinque membri di alta qualificazione, designati, uno ciascuno, dal Ministro, dal presidente del Consiglio direttivo dell'ANVUR, dal vice presidente del Comitato di esperti per la politica della ricerca (CEPR), dal presidente dell'European Research Council, dal presidente dell'European Science Foundation.
2. Il CNGR indica criteri generali per le attivita` di valutazione dei risultati, tenendo in massima considerazione le raccomandazioni approvate da organismi internazionali cui l'Italia aderisce in virtu` di convenzioni e trattati; nomina gli studiosi che fanno parte dei comitati di selezione di cui al comma 1 dell'articolo 20 e coordina le attivita` dei comitati suddetti; subentra alla commissione di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita` e della ricerca 26 marzo 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 173 del 26 luglio 2004, nonche` alla commissione di garanzia prevista per i programmi di ricerca di interesse nazionale. Le predette commissioni sono soppresse dalla data in cui sono nominati i componenti del CNGR. Con specifici accordi di programma dotati di adeguata copertura degli oneri da essi derivanti, il CNGR puo` provvedere all'espletamento delle procedure di selezione dei progetti o programmi di ricerca attivati da enti pubblici o privati. Nell'esercizio delle sue funzioni, il CNGR si avvale delle risorse umane, strumentali e finanziarie del Ministero relative alle attivita` contemplate dal presente comma.
3. La spesa per il funzionamento del CNGR e per i compensi relativi alle procedure di selezione e valutazione dei progetti di ricerca e` compresa nell'ambito dei fondi riguardanti il finanziamento dei progetti o programmi di ricerca, per un importo massimo non superiore al 3 per cento dei predetti fondi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il decreto del Ministro che nomina i componenti del CNGR determina le indennita` spettanti ai suoi componenti.
4. Il CNGR definisce le proprie regole di organizzazione e funzionamento ed elegge al proprio interno il presidente, a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti. I dipendenti pubblici possono essere collocati in aspettativa per la durata del mandato. I componenti del CNGR restano in carica per un triennio e non possono essere nuovamente nominati prima che siano trascorsi almeno cinque anni. Essi cessano automaticamente dalla carica al compimento del settantesimo anno di eta`. Se uno dei componenti cessa dalla carica prima della scadenza del proprio mandato, il componente che viene nominato in sostituzione resta in carica per la durata residua del mandato. Il predetto componente e` scelto dal Ministro nello stesso elenco di cui al secondo periodo del comma 1.
5. In sede di prima applicazione, mediante sorteggio, sono individuati due componenti del CNGR che durano in carica due anni e tre componenti che durano in carica tre anni. Il CNGR predispone rapporti specifici sull'attivita` svolta e una relazione annuale in materia
di valutazione della ricerca, che trasmette al Ministro, il quale cura la pubblicazione e la diffusione dei rapporti e delle relazioni del CNGR.

Art. 22.

(docenti a tempo determinato)
1. Nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, al fine di svolgere attivita` di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, le universita` possono stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo determinato con studiosi in possesso di curriculum formativo e produzione scientifica . Il contratto stabilisce, sulla base dei regolamenti di ateneo, le modalita` di svolgimento delle attivita` di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti nonche` delle attivita` di ricerca.
2. I destinatari sono scelti mediante procedure pubbliche di selezione disciplinate dalle universita` con regolamento ai sensi della legge 9 maggio 1989, n. 168, nel rispetto dei principi enunciati dalla Carta europea dei ricercatori, di cui alla raccomandazione della Commissione delle Comunita` europee n. 251 dell'11 marzo 2005, e specificamente dei seguenti criteri:
a) pubblicita` dei bandi sul sito dell'aieneo e su quelli del Ministero e dell'Unione europea; specificazione del macrosettore concorsuale e di un eventuale profilo esclusivamente tramite indicazione di informazioni dettagliate sulle specifiche funzioni, sui diritti e i doveri e sul relativo trattamento economico e previdenziale; previsione di modalita` di trasmissione telematica delle candidature nonche`, per quanto possibile, dei titoli e delle pubblicazioni; In presenta di un solo partecipante concorsuale il bando e nullo.
b) ammissione alle procedure sono riservate ai possessori del titolo di dottore di ricerca o titolo equivalente, ovvero, per i settori interessati, del diploma di specializzazione medica,  ai borsisti ,contrattisti di ricerca o a studiosi con curriculm formativo nonche` di eventuali ulteriori requisiti definiti nel regolamento di ateneo, con esclusione dei soggetti gia` assunti a tempo indeterminato come professori universitari ancorche` cessati dal servizio;
c) verifica preliminare dei candidati,  sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica, ammissione dei candidati comparativamente piu` meritevoli, , alla discussione pubblica con la commissione dei titoli e della produzione scientifica; i candidati sono tutti ammessi alla discussione qualora il loro numero sia pari o inferiore a sei; attribuzione di un punteggio ai titoli e a ciascuna delle pubblicazioni presentate dai candidati ammessi alla discussione, a seguito della stessa; possibilita` di prevedere un numero massimo, comunque non inferiore a dodici, delle pubblicazioni che ciascun candidato puo` presentare. Sono esclusi esami scritti e orali, ad eccezione di una prova orale volta ad accertare l'adeguata conoscenza di una lingua straniera; l'ateneo puo` specificare nel bando la lingua straniera di cui e` richiesta la conoscenza in relazione al profilo plurilingue dell'ateneo stesso ovvero alle esigenze didattiche dei corsi di studio in lingua estera; la prova orale avviene contestualmente alla discussione dei titoli e delle pubblicazioni.
d) formulazione della proposta di chiamata da parte del dipartimento con voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori e dei docenti a contratto e approvazione della stessa con delibera del consiglio di amministrazione.
3. I contratti hanno le seguenti tipologie:
a) contratti di durata triennale non prorogabili , previa positiva verifica delle attivita` didattiche e di ricerca svolte, effettuata sulla base di modalita`, criteri e parametri definiti con decreto del Ministro; i predetti contratti possono essere stipulati con il medesimo soggetto anche in sedi diverse; per lo svolgimento delle attivita` di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti l impegno orario  e` pari a 350 ore per il regime di tempo pieno
b ) contratti di professore staordinario sono riservati ai  professori in fuori ruolo ,sottoposti a verifica didattica e scientifica ogni triennio ai fini del proseguimento del contratto la cui durata e legata alla quiescenza  del medesimo. i predetti contratti possono essere stipulati con il medesimo soggetto anche in sedi diverse; per lo svolgimento delle attivita` di didattica, e di servizio agli studenti  .

Art 24
 (Collocamento a riposo dei professori )

1. L'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, non si applica a professori  universitari. I provvedimenti adottati dalle universita` ai sensi della predetta norma decadono alla data di entrata in vigore della presente legge, ad eccezione di quelli che hanno gia` iniziato a produrre i loro effetti. al sopraggiungere del 56 anno di età i professori vengono posti fuori ruolo e proseguono fino al pensionamento come professori straordinari a contratto permanendo lo status economico e giuridico .

Art. 25.

(Disciplina dei lettori di scambio)
1. In esecuzione di accordi culturali internazionali che prevedono l'utilizzo reciproco di lettori, le universita` possono conferire a studiosi stranieri in possesso di qualificata e comprovata professionalita` incarichi annuali rinnovabili per lo svolgimento di attivita` finalizzate alla diffusione della lingua e della cultura del Paese di origine e alla cooperazione internazionale.
2. Gli incarichi di cui al comma 1 sono conferiti con decreto rettorale, previa delibera degli organi accademici competenti. Con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro degli affari esteri e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalita` per il conferimento degli incarichi, ivi compreso il trattamento economico a carico degli accordi di cui al comma 1.
3. L'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 14 gennaio 2004, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2004, n. 63, si interpreta nel senso che, in esecuzione della sentenza della Corte di giustizia delle Comunita` europee 26 giugno 2001, nella causa C-212/99, ai collaboratori esperti linguistici, assunti dalle universita` interessate quali lettori di madrelingua straniera, il trattamento economico corrispondente a quello del ricercatore confermato a tempo definito, in misura proporzionata all'impegno orario effettivamente assolto, deve essere attribuito con effetto dalla data di prima assunzione quali lettori di madrelingua straniera a norma dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, sino alla data di instaurazione del nuovo rapporto quali collaboratori esperti linguistici, a norma dell'articolo 4 del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 236. A decorrere da quest'ultima data, a tutela dei diritti maturati nel rapporto di lavoro precedente, i collaboratori esperti linguistici hanno diritto a conservare, quale trattamento retributivo individuale, l'importo corrispondente alla differenza tra l'ultima retribuzione percepita come lettori di madrelingua straniera, computata secondo i criteri dettati dal citato decreto-legge n. 2 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 63 del 2004, e, ove inferiore, la retribuzione complessiva loro spettante secondo le previsioni della contrattazione collettiva di comparto e decentrata applicabile a norma del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 236. Sono estinti i giudizi in materia, in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art 26.
Viene istituita la  Consulta Nazionale Universitaria  a cui afferiscono sia il CUN che la CRUI. codesto organismo svolge attività  di fornire a richiesta  pareri  unanimi vincolanti al Ministro  sulle attività Universitarie. Su iniziativa DEL CNU in relazione ad esigenze  con parere unanime   la stessa consulta  propone al ministro pareri vincolanti sulle attivita  universitarie.
(Norme transitorie e finali)
1. All’articolo 60, comma 1, del decreto- legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, dopo le parole: « post lauream » sono inserite le seguenti: « , comprese le borse di ricerca ».
2. Le universita` e gli enti pubblici di ricerca adeguano i propri regolamenti, re-lativamente alle borse di studio post lau- ream per la formazione e la collaborazione .
3. Viene abolito il  Fondo per la formazione e l'aggiornamento della dirigenza presso il Ministero dell'istruzione, dell'universita` e della ricerca
4, viene posto il limite di eta di 40 anni  per l’accesso al ruolo di Professore accademico.
5. Ai precari della ricerca delle Universita si applica la stabilizzazione ai sensi art 20 dlgs 75/2017.