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FORUM 2 - UNIVERSITA' - 2022 |
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Graziano Antonino
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LA DC TORNATA A FIANCO
DELL'UNIVERSITA':
NOTA: Il fatto non accadeva dal 1980 per lo stato giuridico, ruolo unico, con il
DPR 382/1980;
e per l'autonomia universitaria, con la Legge n° 341 del 1990, poi soppresse.
DIBATTITO RIAPERTO NELLA DC
PER UNA NUOVA RIFORMA UNIVERSITARIA
RELATORE: PROF. ANTONINO GRAZIANO
Università di Catania
Presentazione |
Sabato 5 marzo 2022, si è svolta una riunione della Giunta
Esecutiva nazionale, in cui in Prof. Antonino Graziano, Dirigente del Dipartimento
Università e Ricerca, ha presentato una relazione su un progetto di legge sulla riforma
Universitaria, proposto al Governo.
Oggi LUniversità italiana necessita di uninversione radicale di rotta,
poichè ben 97 sono presenti le manifestazioni del modo in cui lautonomia accademica
ha fornito una interpretazione di autonomia , tante quanti sono gli atenei pubblici
e privati, tradizionali e telematici, che compongono la galassia delle istituzioni
universitarie accreditate dal MIUR.
Per tali motivi vi è lesigenza di un progetto di una nuova Università che la
proposta di legge in oggetto RIASSUME per una universita piu giovane, meritevole, il cui
ingegno e il fondamento e la libertà di insegnamento .
I punti di rinnovamento proposti sono:
1) collegialita del rettorato, la riduzione della durata delle cariche accademiche,
eleggibilita per tutto il personale docente di ateneo, cariche rotative. Riorganizzazione
dei dipartimenti in macrosettori;
2) incompatibili tra le diverse cariche accademiche, e le cariche ospedaliere. Fondazioni
dei dipartimenti di Medicina con l' attivita assistenziale negoziabile. Omogeneo
reclutamento nelle aziende Ospedaliero universitarie;
3) Ruolo docente unico distinto in ruoli di ricerca e ruoli di insegnamento.
4) Istituzione di un albo della docenza senza commissioni discrezionali,
5) Rl ripristino del valore delle lauree distinte dai diplomi. La valorizzazione dei
titoli di 3 livello.
6) La federazione degli atenei regionali,sia statali che non;
7) limiti al reclutamento e fuori ruolo a 56 anni con proseguimento di carriera come prof
straordinario a contratto. Con cessazione delle incompatibilità , la ricerca come motore
del reclutamento.
8) Eliminazione dei settori scientifico-disciplinari,. Permanendo imacrosettori,Il
reclutamento attraverso il dipartimento allunanimità,
9) Contratti di insegnamento. I contratti di ricerca L istituzione della figura dei
censori. |
RIFORMA UNIVERSITARIA
(Oggetto
e ambito di applicazione)
Università
e Ricerca
Il
relatore : Prof. Antonino Graziano.
Prefazione
Oggi lUniversità italiana necessita di
uninversione radicale di rotta,, poichè ben 97 sono presenti le manifestazioni del modo in cui
l?autonomia accademica ha fornito una interpretazione di autonomia , tante quanti
sono gli atenei pubblici e privati, tradizionali e telematici, che compongono la galassia
delle istituzioni universitarie accreditate dal MIUR. I punti critici evidenziati sono:
1)
la designazione di commissioni di valutazione composte a maggioranza da professori di
Università diverse da quella che bandisce;2) la circostanza che la commissione termini i
suoi lavori individuando un candidato idoneo (che al limite il dipartimento bandente
potrà decidere di non chiamare), senza un ordine di meritevolezza, rimettendo la scelta
finale del vincitore al dipartimento bandente, sulla base di svariati meccanismi
immaginati a monte della manifestazione della proposta di chiamata.3) altre eventuali
anomalie, suscettibili di conferire il potere di chiamare da graduatorie di altre
universita in tempi diversi.4) nepotismo, cooptazione senza merito.Per tali motivi vi è
lesigenza di un progetto di una nuova
Università che la proposta di legge in oggetto
RIASSUME per una universita piu giovane ,meritevole,il cui ingegno e il fondamento e
libera.I punti di rinnovamento proposti sono: la riduzione della durata delle cariche
accademiche,eleggibilita per tutto il personale di ateneo,cariche rotative. incompatibili
tra le diverse cariche accademiche,e le cariche ospedaliere.collegialita del rettorato.
Ruolo docente unico distinto in ruoli di ricerca e ruoli di insegnamento.Istituzione di un
albo della docenza senza commissioni discrezionali, il ripristino del valore delle lauree
distinte dai diplomi. Il valore dei titoli di 3 livello.la federazione degli atenei
regionali,fuori ruolo a 56 anni con proseguimento di carriera come prof straordinario a
contratto. Eliminazione dei settori scientifico-disciplinari, le fondazioni per le facolta
mediche con l attivita assistenziale negoziabile. La chiamata del dipartimento unanime,i
contratti di insegnamento. L istituzione dei censori.
Proposta di legge
1.
. Disposizioni
per il personale
accademico, per il reclutamento presso
le universita` e gli enti pubblici di ricerca , di pubblicita` delle procedure di
selezione. E
di organizzazione degli atenei
Art
1
Principi
ispiratori
1.In
attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 33 e al titolo V della parte II della
Costituzione, ciascuna universita` e gli
enti della ricerca operano Sulla base di accordi di programma con il Ministero
dell'istruzione, dell'universita` tenendo
conto della funzione pubblica che a loro compete per
modulare la propria organizzazione sulla base dellobbligo di concorrere a promuovere
«lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica» (art. 9, c. 1° Cost.) e
la necessita` di consentire una ricerca ed un insegnamento liberi (art. 33, c. 1° Cost.).
proprio perche´ sono luoghi in cui si esercita la liberta` della ricerca scientifica e
dellinsegnamento .le Università e gli enti di ricerca hanno anche obbligo di
ottenere la stabilita` e sostenibilita` del bilancio, nonche` risultati di elevato livello
nel campo della didattica che della ricerca
2.
Il Ministero, nel rispetto delle competenze delle regioni, provvede a valorizzare il
merito, a rimuovere gli ostacoli all'istruzione universitaria e a garantire l'effettiva
realizzazione del diritto allo studio. A tal fine, pone in essere specifici interventi per
gli studenti capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, che intendano iscriversi al
sistema universitario della Repubblica per portare a termine il loro percorso formativo.
3.
Il Ministero, nel rispetto della liberta` di insegnamento e dell'autonomia delle
universita`, indica obiettivi e indirizzi strategici per il sistema e le sue componenti e,
tramite l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca
(ANVUR) per quanto di sua
competenza, e ne verifica e valuta i risultati secondo criteri di qualita`, trasparenza e
promozione del merito, anche sulla base delle migliori esperienze diffuse a livello
internazionale, garantendo una distribuzione delle risorse pubbliche coerente con gli
obiettivi, gli indirizzi e le attivita` svolte da ciascun ateneo, nel rispetto del
principio della coesione nazionale, nonche` con la valutazione dei risultati conseguiti.
4.
La distribuzione delle risorse pubbliche deve essere garantita in maniera coerente con gli
obiettivi e gli indirizzi strategici e i risultati conseguiti per il sistema e le sue
componenti, definiti .il Ministero al fine di favorire la competitivita` delle federazioni
regionali universitarie , sostenere il miglioramento della qualita` dei risultati, tenuto
conto degli indicatori di contesto relativi alle condizioni di sviluppo regionale.
Art.2.
(Organi
e articolazione interna delle universita`)
1.
Le universita` statali, nel quadro del complessivo processo di riordino della pubblica
amministrazione, provvedono, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, a modificare i propri statuti in materia di organizzazione e di organi di governo
dell'ateneo, nel rispetto dei principi di autonomia di cui all'articolo 33 della
Costituzione, ai sensi dell'articolo 6 della legge 9 maggio 1989, n. 168, secondo principi
di semplificazione, efficienza, efficacia, trasparenza dell'attivita` amministrativa e
accessibilita` delle informazioni relative all'ateneo, con l'osservanza dei seguenti
principi e criteri direttivi: a) previsione dei seguenti organi:
1)rettore;
2)senatoaccademico; 3) consiglio di amministrazione; 4) collegio dei revisori dei conti; 5)
nucleo di valutazione; 6)
direttore generale; 7)collegio dei dipartimenti.
b)
attribuzione al rettore in qualità di presidente insieme
al collegio dei professori dei dipartimenti della rappresentanza legale dell'universita` e
delle funzioni di indirizzo, di iniziativa e di coordinamento delle attivita` scientifiche
e didattiche; della responsabilita` del perseguimento delle finalita` dell'universita`
secondo criteri di qualita` e nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza,
trasparenza e promozione del merito; della funzione di proposta del documento di
programmazione triennale di ateneo, di cui all'articolo 1-ter del decreto-legge 31 gennaio
2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, anche tenuto
conto delle proposte e dei pareri del senato accademico, nonche` della funzione di
proposta del bilancio di previsione annuale e triennale e del conto consuntivo; della
funzione di proposta del direttore generale ,
nonche` di iniziativa dei procedimenti disciplinari, di
ogni altra funzione non espressamente attribuita ad altri organi dallo statuto;
c)
determinazione delle modalita` di elezione del rettore e del collegio dei dipartimenti tra
i professori in servizio presso le universita` italiane. Qualora risulti eletto un
professore appartenente ad altro ateneo, l'elezione si configura anche come chiamata e
concomitante trasferimento nell'organico dei professori della nuova sede, comportando
altresi` lo spostamento della quota di finanziamento ordinario relativa alla somma degli
oneri stipendiali in godimento presso la sede di provenienza del professore stesso. Il
posto che si rende in tal modo vacante puo` essere coperto solo in attuazione delle
disposizioni vigenti in materia di assunzioni;
d)
durata della carica di rettore e del collegio dei dipartimenti per
un unico mandato di 1 anno, non rinnovabile; e rotativo tra i componenti del dipartimento che
compongono l ateneo federato.
e)
attribuzione al senato accademico della competenza a formulare proposte e pareri
obbligatori in materia di didattica, di ricerca e di servizi agli studenti, anche con
riferimento al documento di programmazione triennale di ateneo, di cui all'articolo 1-ter
del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31
marzo 2005, n. 43, nonche` di attivazione, modifica o soppressione di corsi, sedi,
dipartimenti, strutture di cui al comma 2, lettera c); ad approvare il regolamento di
ateneo; ad approvare, previo parere favorevole del consiglio di amministrazione, i
regolamenti, compresi quelli di competenza dei dipartimenti e delle strutture di cui al
comma 2, lettera c), in materia di didattica e di ricerca, nonche` il codice etico di cui
al comma 4; a svolgere funzioni di coordinamento e di raccordo con i dipartimenti e con le
strutture di cui al comma 2, lettera c); a proporre al corpo elettorale con maggioranza di
almeno due terzi dei suoi componenti una mozione di sfiducia al rettore non prima che
siano trascorsi 8 mesi dall'inizio
del suo mandato; ad esprimere parere obbligatorio sul bilancio di previsione annuale e
triennale e sul conto consuntivo dell'universita`;
f)
costituzione del senato accademico su base elettiva, in un numero di membri proporzionato
alle dimensioni dell'ateneo e non superiore a trentacinque unita`, compresi il rettore e
una rappresentanza elettiva degli studenti; composizione per almeno due terzi con docenti
di ruolo, almeno un terzo dagli studenti, eletti in modo da rispettare le diverse aree
scientifico-disciplinari dell'ateneo;
g)
durata in carica del senato accademico per un massimo di tre anni senza rinnovabilità
h)
attribuzione al consiglio di amministrazione delle funzioni di indirizzo strategico, di
approvazione della programmazione finanziaria annuale e triennale e del personale, nonche`
di vigilanza sulla sostenibilita` finanziaria delle attivita`; della competenza a
deliberare, previo parere del senato accademico, l'attivazione o soppressione di corsi e
sedi; della competenza ad adottare il regolamento di amministrazione e contabilita`,
nonche`, su proposta del rettore e previo parere del senato accademico per gli aspetti di
sua competenza, ad approvare il bilancio di previsione annuale e triennale, il conto
consuntivo e il documento di programmazione triennale di cui alla lettera b) del presente
comma; del dovere di trasmettere al Ministero e al Ministero dell'economia e delle finanze
sia il bilancio di previsione annuale e triennale sia il conto consuntivo; della
competenza a conferire l'incarico di direttore generale di cui alla lettera a), numero 6),
del presente comma; della competenza disciplinare relativamente ai professori ed ai
docenti a contratto, e di approvare la proposta di chiamata da parte del dipartimento,
i)
composizione del consiglio di amministrazione nel numero massimo di undici componenti,
inclusi il rettore, componente di diritto, ed una rappresentanza elettiva degli altri
componenti, secondo modalita` previste dallo statuto, tra candidature individuate, anche
mediante avvisi pubblici, tra personalita` italiane o straniere in possesso di comprovata
competenza in campo gestionale ovvero di un'esperienza professionale di alto livello con
una necessaria attenzione alla qualificazione scientifica culturale; non appartenenza ai
ruoli dell'ateneo, a decorrere dai tre anni precedenti alla designazione e per tutta la
durata dell'incarico, di un numero di consiglieri non inferiore a tre nel caso in cui il
consiglio di amministrazione sia composto da undici membri e non inferiore a due nel caso
in cui il consiglio di amministrazione sia composto da un numero di membri inferiore a
undici; previsione che fra i membri non appartenenti al ruolo dell'ateneo non siano
computati i rappresentanti degli studenti iscritti all'ateneo medesimo; previsione che il
presidente del consiglio di amministrazione sia il rettore o uno dei predetti consiglieri
esterni ai ruoli dell'ateneo, eletto dal consiglio stesso; possibilita` di prevedere il
rinnovo non contestuale dei diversi membri del consiglio di amministrazione al fine di
garantire un rinnovo graduale dell'intero consiglio;
l)
previsione, nella nomina dei componenti il consiglio di amministrazione, del rispetto, da
parte di ciascuna componente, del principio costituzionale delle pari opportunita` tra
uomini e donne nell'accesso agli uffici pubblici;
m)
durata in carica del consiglio di amministrazione per un massimo di tre anni; non
rinnovabile.
n) la
figura del direttore generale è da scegliere tra personalita` di elevata qualificazione
professionale e comprovata esperienza pluriennale di economia aziendale in possesso di
master di management finanziario con funzioni dirigenziali; conferimento da parte del
consiglio di amministrazione, su proposta del rettore e del collegio, sentito il parere
del senato accademico, dell'incarico di direttore generale, regolato con contratto di
lavoro a tempo determinato di diritto privato di durata non superiore a quattro anni non
rinnovabile; determinazione del trattamento economico spettante al direttore generale in
conformita` a criteri e parametri fissati con decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'universita` e della ricerca; previsione del collocamento in aspettativa senza assegni
per tutta la durata del contratto in caso di conferimento dell'incarico a dipendente
pubblico; in ogni ateneo federato vi e un solo dirigente amministrativo nel ruolo del
direttore generale .
Con la presente legge tutti
i ruoli attivati
di dirigente amministrativo escluso
il direttore generale presso gli atenei vengono posti ad esaurimento. Il limite della
dotazione organica del personale tecnico amministrativo per singolo ateneo viene
determinato nel 30% del personale docente. Codesto personale concorre alla elezione dei
rappresentati di
ateneo (rettore capi dipartimento)Tutti gli esuberi di dotazione
organica del personale amministrativo vengono posti ad esaurimento ,o possono a domanda
trasferirsi presso gli enti locali della propria residenza. Si fa obbligo presso le
Universita o gli enti di ricerca dell utilizzo dell A.I,(intelligenza artificiale) a
supporto della attività amministrativa
o)
attribuzione al direttore generale, sulla base degli indirizzi forniti dal consiglio di
amministrazione, della complessiva gestione e organizzazione dei servizi, delle risorse
strumentali e del personale tecnico-amministrativo dell'ateneo, nonche` dei compiti, in
quanto compatibili, di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
partecipazione del direttore generale, senza diritto di voto, alle sedute del consiglio di
amministrazione;
p)
composizione del collegio dei revisori dei conti in numero di tre componenti effettivi e
due supplenti, di cui un membro effettivo, con funzioni di presidente, scelto tra i
magistrati amministrativi e contabili e gli avvocati dello Stato; uno effettivo e uno
supplente, designati dal Ministero dell'economia e delle finanze; uno effettivo e uno
supplente scelti dal Ministero tra dirigenti e funzionari del Ministero stesso; nomina dei
componenti con decreto rettorale; durata del mandato per un massimo di tre anni; non
rinnovabilita` dell'incarico e
divieto di conferimento dello stesso a personale dipendente della medesima universita`;
iscrizione di almeno due componenti al Registro dei revisori contabili;
q)
composizione del nucleo di valutazione, ai sensi della legge 19 ottobre 1999, n. 370, con
soggetti di elevata qualificazione professionale in prevalenza esterni all' ateneo, il cui
curriculum e` reso pubblico nel sito internet dell'universita`; il coordinatore puo`
essere individuato tra i professori di ruolo dell'ateneo;
r)
attribuzione al nucleo di valutazione della funzione di verifica della qualita` e
dell'efficacia dell'offerta didattica, anche sulla base degli indicatori individuati dalle
commissioni paritetiche docenti-studenti, di cui al comma 2, lettera g), del presente
articolo, nonche` della funzione di verifica dell'attivita` di ricerca svolta dai
dipartimenti e della congruita` del curriculum scientifico o professionale dei titolari
dei contratti di insegnamento, e attribuzione, in raccordo con l'attivita` dell'ANVUR,
delle funzioni di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150,
relative alle procedure di valutazione delle strutture e del personale, al fine di
promuovere nelle universita`, in piena autonomia e con modalita` organizzative proprie, il
merito e il miglioramento della performance organizzativa e individuale;
s)
divieto per i componenti del senato accademico e del consiglio di amministrazione di
ricoprire altre cariche accademiche, fatta eccezione per il rettore limitatamente al
senato accademico e al consiglio di amministrazione,; di essere componente di altri organi
dell'universita` salvo che del consiglio di dipartimento; di ricoprire il ruolo di
direttore o presidente delle scuole di specializzazione o di fare parte del consiglio di
amministrazione delle scuole di specializzazione; di rivestire alcun incarico di natura
politica per la durata del mandato e di ricoprire la carica di rettore o far parte del
consiglio di amministrazione, del senato accademico, del nucleo di valutazione o del
collegio dei revisori dei conti di altre universita` italiane statali, non statali o
telematiche; di svolgere funzioni inerenti alla programmazione, al finanziamento e alla
valutazione delle attivita` universitarie nel Ministero e nell'ANVUR; decadenza per i
componenti del senato accademico e del consiglio di amministrazione che non partecipino
con continuita` alle sedute dell'organo di appartenenza.
2.
Per le medesime finalita` ed entro lo stesso termine di cui al comma 1, le universita`
statali modificano, altresi`, i propri statuti in tema di articolazione interna, con
l'osservanza dei seguenti vincoli e criteri direttivi:
a)
semplificazione dell'articolazione interna, con contestuale attribuzione al dipartimento
delle funzioni finalizzate allo svolgimento della ricerca scientifica, delle attivita`
didattiche e formative, nonche` delle attivita` rivolte all'esterno ad esse correlate o
accessorie;
b)
riorganizzazione dei dipartimenti assicurando che a ciascuno di essi afferisca un numero
di professori, e docenti a tempo determinato non inferiore a quaranta , afferenti alla
macrosettore omogeneo;
alla canditatura di direttore di dipartimento o di tutte le cariche accademiche concorrono
tutte le figure docenti .
c) di
istituire unico dipartiment0 , in
relazione a criteri di affinita` disciplinare, e macrosettore di appartenenza, con
funzioni di coordinamento
e razionalizzazione delle attivita` didattiche, compresa la proposta di attivazione o
soppressione di corsi di studio, e di gestione dei servizi comuni; previsione che, ove
alle funzioni didattiche e di ricerca si affianchino funzioni assistenziali nell'ambito
delle disposizioni statali in materia, le strutture assumano i compiti conseguenti secondo
le modalita` e nei limiti concertati con la regione di ubicazione, garantendo
l'inscindibilita` delle funzioni assistenziali dei docenti di materie cliniche da quelle
di insegnamento e di ricerca; la durata della carica di direttore del dipartmento e della
giunta è annuale, non rinnovabile e rotativa tra i
docenti che lo compongono. viene istituita l incompatibilita tra la carica di
direttore dipartimento e direttore di UO o dipartimento ospedaliero.
d)
previsione della proporzionalita` del numero complessivo delle strutture di cui alla
lettera c) alle dimensioni dell'ateneo, fermo restando che il numero delle stesse non puo`
comunque essere superiore ai dipartimenti che compongono l ateneo;
e)
previsione della possibilita`, per le universita` con un organico di professori, di
docenti a tempo determinato inferiore a cinquecento unita`, di darsi un'articolazione
organizzativa interna semplificata alla quale vengono attribuite unitariamente le funzioni
di cui alle lettere a) e c);
l)
rafforzamento dell'internazionalizzazione anche attraverso una maggiore mobilita` dei
docenti e degli studenti,con programmi
integrati di studio, e obbligo per iniziative di cooperazione interuniversitaria per
attivita` di studio e di ricerca e l'attivazione, nell'ambito delle risorse umane,
finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, di insegnamenti, di corsi di
studio e di forme di selezione svolti in lingua straniera;
m)
introduzione di sanzioni obbligatorie da
erogare in caso di violazioni del codice etico.
3.
Gli istituti di istruzione universitaria a ordinamento speciale adottano, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica, proprie modalita` di organizzazione, nel rispetto
dei principi di semplificazione, efficienza, efficacia, trasparenza dell'attivita`
amministrativa e accessibilita` delle informazioni relative all'ateneo di cui al comma 1
del presente articolo, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 6, comma 9, della legge 9
maggio 1989, n. 168.
4.
Le universita` che ne fossero prive adottano
entro 20 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge un codice etico della
comunita` universitaria formata dal personale docente , dal personale
tecnico-amministrativo e dagli studenti dell'ateneo. Il codice etico determina i valori
fondamentali della comunita` universitaria, promuove il riconoscimento e il rispetto dei
diritti individuali, nonche` l'accettazione di doveri e responsabilita` nei confronti
dell'istituzione di appartenenza, detta le regole di condotta nell'ambito della comunita`.
Le norme sono volte ad evitare ogni forma di discriminazione e di abuso, nonche` a
regolare i casi di conflitto di interessi o di proprieta` intellettuale. Sulle violazioni
del codice etico, qualora non ricadano sotto la competenza del collegio di disciplina,
decide, su proposta del rettore, il senato accademico.
5. lo
statuto recepisce le modifiche statutarie entro 60gg .Lo statuto contenente le modifiche
statutarie e` adottato con delibera del senato accademico, previo parere favorevole del
consiglio di amministrazione.
6.
In caso di mancato rispetto del termine di cui al comma 1, il Ministero assegna
all'universita` un termine di due mesi per adottare le modifiche statutarie; decorso
inutilmente tale termine, il Ministro costituisce, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica, una commissione composta da tre membri, compreso il presidente, in
possesso di adeguata professionalita`, con il compito di predisporre le necessarie
modifiche statutarie.
7.
Lo statuto, adottato , e` trasmesso al Ministero che esercita il controllo previsto
all'articolo 6 della legge 9 maggio 1989, n. 168, entro centoventi giorni dalla ricezione
dello stesso.
8.
In relazione a quanto previsto dai commi 1 e 2, entro trenta giorni dalla data di
pubblicazione dei nuovi statuti nella Gazzetta Ufficiale, i competenti organi universitari
avviano le procedure per la costituzione dei nuovi organi statutari.
9.
Gli organi collegiali delle universita` decadono al momento della costituzione di quelli
previsti dal nuovo statuto. Gli organi il cui mandato scade entro il termine di cui al
comma 1 restano in carica fino alla costituzione degli stessi ai sensi del nuovo statuto.
Il mandato dei rettori in carica al momento dell'adozione dello statuto di cui ai commi 5
e 6 e` prorogato fino al termine dell'anno accademico successivo. Sono comunque fatte
salve le scadenze dei mandati in corso previste alla data dell'elezione dei rettori
eletti, o in carica, se successive al predetto anno accademico. Il mandato dei rettori i
quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono stati eletti ovvero
stanno espletando il primo mandato e non e` rinnovabile.
11.
L'elettorato attivo e passivo per le cariche accademiche e` riservato ai professori e
docenti a contratto che assicurano un numero di anni di servizio almeno pari alla durata
del mandato prima della data di collocamento a riposo.
12.
Il rispetto dei principi di semplificazione, razionale dimensionamento delle strutture,
efficienza ed efficacia di cui al presente articolo rientra tra i criteri di valutazione
delle universita` valevoli ai fini dell'allocazione delle risorse, secondo criteri e
parametri definiti con decreto del Ministro, su proposta dell'ANVUR.
13.
A decorrere dalla data di entrata in vigore delle modifiche statutarie, adottate
dall'ateneo ai sensi del presente articolo, perdono efficacia nei confronti dello stesso
le norme statutarie pregresse.
14.
Viene istituito in ogni ateneo federato il collegio dei dipartimenti. Alla costituzione
del collegio dei dipartimenti contribuiscono i professori
e i docenti a contratto,uno per ogni dipartimento . la durata dell incarico è annuale
,non rinnovabile, rotativo tra i componenti del dipartimento.
Art. 3.
(Federazione
e fusione di atenei e dell'offerta formativa)
1.
Al fine di migliorare la qualita`, l'efficienza e l'efficacia dell'attivita` didattica, di
ricerca e gestionale, di razionalizzare la distribuzione delle sedi universitarie e di
ottimizzare l'utilizzazione delle strutture e delle risorse, nell'ambito dei principi
ispiratori della presente riforma di cui all'articolo 1, le universita` con sede nella
stessa regione devono federarsi, ovvero fondersi limitatamente
ad alcuni settori di attivita` o strutture,.
2.
La federazione avra luogo, altresi`, tra universita` ed enti o istituzioni operanti nei
settori della ricerca e dell'alta formazione, ivi compresi gli istituti tecnici superiori
di cui al capo II del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 dell'11 aprile 2008, nonche` all'articolo 2,
comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,
n. 87, e all'articolo 2, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, sulla base di progetti coerenti ed omogenei con le
caratteristiche e le specificita` dei partecipanti.
3.
La federazione ovvero la fusione ha luogo sulla base di un progetto contenente, in forma
analitica, le motivazioni, gli obiettivi, le compatibilita` finanziarie e logistiche, le
proposte di riallocazione dell'organico e delle strutture in coerenza con gli obiettivi di
cui al comma 1. Nel caso di federazione, il progetto deve prevedere le modalita` di
governance della federazione, l'iter di approvazione di tali modalita`, nonche´ le regole
per l'accesso alle strutture di governance, da riservare comunque a componenti delle
strutture di governance delle
istituzioni che si federano. I fondi risultanti dai risparmi prodotti dalla realizzazione
della federazione o fusione degli atenei possono restare nella disponibilita` degli atenei
che li hanno prodotti, purche` indicati nel progetto e approvati, ai sensi del comma 4,
dal Ministero.
4.
Il progetto di cui al comma 3, deliberato dai competenti organi di ciascuna delle
istituzioni interessate, e` sottoposto per l'approvazione all'esame del Ministero, che si
esprime entro tre mesi, previa valutazione dell'ANVUR e dei rispettivi comitati regionali
di coordinamento di cui all'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25.
5.
In attuazione dei procedimenti di federazione o di fusione di cui al presente articolo, il
progetto di cui al comma 3 dispone, altresi`, in merito a eventuali procedure di mobilita`
dei professori e dei docenti a contratto, nonche` del personale tecnico-amministrativo. In
particolare, per i professori e di docenti a contratto, l'eventuale trasferimento avviene
previo espletamento di apposite procedure di mobilita` ad istanza degli interessati. In
caso di esito negativo delle predette procedure, il Ministro puo` provvedere, con proprio
decreto, al trasferimento del personale interessato disponendo, altresi`, in ordine alla
concessione agli interessati di incentivi finanziari a carico del fondo di finanziamento
ordinario, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze.
6.
Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano anche a seguito dei processi di revisione e
razionalizzazione dell'offerta formativa e della conseguente disattivazione dei corsi di
studio universitari, delle facolta` e delle sedi universitarie decentrate, ai sensi
dell'articolo 1- ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43.
7.possono
esserci nella stessa regione e presso l ateneo federato duplicazioni di facolta solo in
sedi diverse in
rapporto ai residenti ( 1/1 milione). per
l assegnazione della sede del corso di laurea è determinata dal ministero con
riferimento ai seguenti I criteri : l anzianità dell ateneo ,efficienza
,produttivita , distanza ( sup a 200 kilometri)
tra le sedi. Per i corsi di laurea che superano i 500 iscritti annuali si
attua una duplicazione degli insegnamenti con la sede diversa.
8.vengono
istituite entro 60 giorni le
figure dei censori in numero di due per ogni ateneo federato. Codesti, scelti
elettivamente tra i docenti, hanno
il compito di controllo di tutta l
attivita del reclutamento sia del personale docente, che del personale tecnico
amministrativo dell ateneo .
nell attivita di verifica delle procedure
concorsuali se dovessero riscontrare irregolarità, o esposti , pongono pareri vincolanti che
annullano il concorso. La durata delI incarico è annuale non rinnovabile con criterio
rotativo tra i docenti dell ateneo. la
presenza di qualsiasi irregolarità o di un esposto relativo ai concorsi , non riscontrate
dai censori codesti decadono dall incarico e sono posti fuori ruolo.
EFFICIENZA DEL SISTEMA UNIVERSITARIO
Art.
4. (Fondo per il merito)
1.
E` istituito presso il Ministero un fondo speciale, di seguito denominato «fondo»,
finalizzato a promuovere l'eccellenza e il merito fra gli studenti dei corsi di laurea e
laurea magistrale individuati, per gli iscritti al primo anno per la prima volta, mediante
prove nazionali standard e, per gli iscritti agli anni successivi, mediante criteri
nazionali standard di valutazione. Il fondo e` destinato a:
a)
erogare premi di studio, estesi anche alle esperienze di formazione da realizzare presso
universita` e centri di ricerca di Paesi esteri;
b)
fornire buoni studio, che prevedano una quota, determinata in relazione ai risultati
accademici conseguiti, da restituire a partire dal termine degli studi, secondo tempi
parametrati al reddito percepito. Nei limiti delle risorse disponibili sul fondo, sono
esclusi dall'obbligo della restituzione gli studenti che hanno conseguito il titolo di
laurea ovvero di laurea specialistica o magistrale con il massimo dei voti ed entro i
termini di durata normale del corso;
c)
garantire finanziamenti erogati per le finalita` di cui al presente comma.
3.
Il Ministro, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, con propri decreti di natura non regolamentare
disciplina i criteri e le modalita` di attuazione del presente articolo ed in particolare:
a)
i criteri di accesso alle prove nazionali standard e i criteri nazionali standard di
valutazione ; Per Laccesso
programmato a livello nazionale disciplinato dalla legge 264 del 1999.Larticolo 1,
lettera a) , relativo ai corsi di laurea in medicina
e chirurgia, in medicina veterinaria, in odontoiatria e protesi dentaria, nonché i
corsi di laurea di primo e secondo livello concernenti la formazione del personale
sanitario di 22 tipologie di professioni. i criteri con cui individuare il numero
dei posti da assegnare ad ogni ateneo viene stabilito sulla base del fabbisogno di
professionalità del sistema sociale e produttivo nazionale. l'ammissione ai corsi di
laurea è disposta dagli atenei previo superamento di apposite prove , sulla base dei
programmi della scuola secondaria superiore.il Ministro dell'Università e della
ricerca scientifica determina con proprio decreto
modalità delle prove di ammissione ai corsi di
laurea sia per laccesso alla specializzazione nonché
il numero delle borse di studio per la formazione degli specialisti.lesame per
laccesso alla specialità è costituito dallo
sviluppo di un caso clinico relativo alle specialità scelte .la graduatoria di merito e
composta dalla somma dei titoli ( voto di laurea, pubblicazioni,corsi di
lingua.stage,partecipazione a seminari) e il superamento dell esame clinico. I
medici in formazione specialistica con borsa di studio saranno distribuiti in tutta la
nazione .i medici che non rientrano nel numero delle borse di studio finanziate ,possono autofinanziarsi
una borsa di studio per la specialità . Si fa
obbligo che il ministero di concerto con il ministero della salute che fornisce le carenze
, assegni annualmente ad ogni singola struttura sanitaria il personale medico e sanitario
in formazione specialistica.( sia con borsa miur che con borsa autofinanziata).Tutti gli
specialisti in formazione che hanno le Borse
autofinanziate possono richiedere la sede della
formazione piu vicina alla propria residenza se disponibile.
b)
i criteri e le modalita` di attribuzione dei premi e dei buoni, nonche` le modalita` di
accesso ai finanziamenti per le borse di studio saranno determinati dal ministro. ;
c)
sono altresi determinati i criteri e le modalita` di restituzione della quota finanziata
d)
le caratteristiche, l'ammontare dei premi e dei buoni e i criteri e le modalita` per la
loro eventuale differenziazione;
e)
l'ammontare massimo garantito per ciascuno studente per ciascun anno, anche in ragione
delle diverse tipologie di studenti;
f)
i requisiti di merito che gli studenti devono rispettare nel corso degli studi per
mantenere il diritto a premi, buoni e finanziamenti garantiti;
g)
le modalita` di utilizzo di premi, buoni e finanziamenti garantiti;
h)
le caratteristiche dei finanziamenti, prevedendo un contributo a carico degli istituti
concedenti pari all'1 per cento delle somme erogate e allo 0,1 per cento delle rate
rimborsate;
i)
i criteri e le modalita` di utilizzo del fondo e la ripartizione delle risorse del fondo
stesso tra le destinazioni di cui al comma 1;
l)
la predisposizione di idonee iniziative di divulgazione e informazione, nonche` di
assistenza a studenti e universita` in merito alle modalita` di accesso agli interventi di
cui al presente articolo;
m)
le modalita` di monitoraggio, con idonei strumenti informatici, della concessione dei
premi, dei buoni e dei finanziamenti, del rimborso degli stessi, nonche`
o)
la previsione, nell'ambito della programmazione degli accessi alle borse di studio, di
riservare la quota del 10 per cento agli studenti iscritti nelle universita` della regione
in cui risultano residenti.
4.
L'ammissione, a seguito del relativo bando di concorso, presso i collegi universitari
legalmente riconosciuti e presso i collegi di cui all'articolo 1, comma 603, della legge
27 dicembre 2006, n. 296, costituisce un titolo valutabile per i candidati, ai fini della
predisposizione delle graduatorie per la concessione dei contributi di cui al comma 3.
5.
Il coordinamento operativo della somministrazione delle prove nazionali, da effettuare
secondo i migliori standard tecnologici e di sicurezza, e` svolto dal Ministero, secondo
modalita` individuate con decreto di natura non regolamentare del Ministro, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, che disciplina altresi` il contributo
massimo richiesto agli studenti per la partecipazione alle prove, con l'esenzione per gli
studenti privi di mezzi, nonche` le modalita` di predisposizione e svolgimento delle
stesse.
6.
Gli oneri di gestione e le spese di funzionamento degli interventi relativi al fondo sono
a carico delle risorse finanziarie del fondo stesso.
7.
Il Ministero dell'economia e delle finanze, con propri decreti, determina, secondo criteri
di mercato, il corrispettivo per la garanzia dello Stato, da imputare ai finanziamenti
erogati. I corrispettivi asserviti all'esercizio della garanzia dello Stato sono
depositati su apposito conto aperto presso la Tesoreria statale.
8.
Il fondo, gestito dal Ministero , e` alimentato con:
a)
versamenti effettuati a titolo spontaneo e solidale da privati, societa`, enti e
fondazioni, anche vincolati, nel rispetto delle finalita` del fondo, a specifici usi;
b)
trasferimenti pubblici, previsti da specifiche disposizioni, limitatamente agli interventi
di cui al comma 1, lettera a);
c)
i corrispettivi di cui al comma 7, da utilizzare in via esclusiva per le finalita` di cui
al comma 1, lettera c);
d)
i contributi di cui al comma 3, lettera h), e al comma 5, da utilizzare per le finalita`
di cui al comma 6.
9.
Il Ministero, promuove, anche con apposite convenzioni, il concorso dei privati e
disciplina con proprio decreto di natura non regolamentare le modalita` con cui i soggetti
donatori possono partecipare allo sviluppo del fondo, anche costituendo, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica, un comitato consultivo formato da rappresentanti
dei Ministeri, dei donatori e degli studenti, questi ultimi designati dal Consiglio
nazionale degli studenti universitari (CNSU) tra i propri componenti.
10.
All'articolo 10, comma 1, lettera l-quater), del testo unico delle imposte sui redditi di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole:
«articolo
59, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388,» sono inserite le seguenti: «del
Fondo per il merito degli studenti universitari».
Art. 5.
1.
Il Ministro adotta,
entro il termine sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu`
circolari finalizzate a riformare il sistema universitario per il raggiungimento dei
seguenti obiettivi:
2)
valorizzazione della qualita` e dell'efficienza delle universita` e conseguente
introduzione di meccanismi premiali nella distribuzione delle risorse pubbliche sulla base
di criteri definiti ex ante, anche mediante previsione di un sistema di accreditamento
periodico delle universita`; valorizzazione dei collegi universitari legalmente
riconosciuti, ivi compresi i collegi storici, mediante la previsione di una apposita
disciplina per il riconoscimento e l'accreditamento degli stessi anche ai fini della
concessione del finanziamento statale; valorizzazione della figura dei ricercatori;
realizzazione di opportunita` uniformi, su tutto il territorio nazionale, di accesso e
scelta dei percorsi formativi;
3)
revisione della disciplina concernente la contabilita`, al fine di garantirne coerenza con
la programmazione triennale di ateneo, maggiore trasparenza ed omogeneita`, e di
consentire l'individuazione della esatta condizione patrimoniale dell'ateneo e
dell'andamento complessivo della gestione; previsione di meccanismi di commissariamento in
caso di dissesto finanziario degli atenei;
4)
introduzione, sentita l'ANVUR, di un sistema di valutazione ex post delle politiche di
reclutamento degli atenei, sulla base di criteri definiti ex ante;
5)
revisione, della normativa di principio in materia di diritto allo studio, al fine di
rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che limitano l'accesso all'istruzione
superiore, e contestuale definizione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP)
erogate dalle universita` statali.
6)
introduzione di un sistema di accreditamento delle sedi e dei corsi di studio universitari
di cui all'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'universita` e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, fondato sull'utilizzazione di
specifici indicatori definiti ex ante dall'ANVUR per la verifica del possesso da parte
degli atenei di idonei requisiti didattici, strutturali, organizzativi, di qualificazione
dei docenti e delle attivita` di ricerca, nonche` di sostenibilita` economico-finanziaria;
7)
introduzione di un sistema di valutazione periodica basato su criteri e indicatori
stabiliti ex ante, da parte dell'ANVUR, dell'efficienza e dei risultati conseguiti
nell'ambito della didattica e della ricerca dalle singole universita` e dalle loro
articolazioni interne;
8)
potenziamento del sistema di autovalutazione della qualita` e dell'efficacia delle proprie
attivita` da parte delle universita`, anche avvalendosi dei propri nuclei di valutazione e
dei contributi provenienti dalle commissioni paritetiche di cui all'articolo 2, comma 2,
lettera g);
9)
definizione del sistema di valutazione e di assicurazione della qualita` degli atenei in
coerenza con quanto concordato a livello europeo, in particolare secondo le linee guida
adottate dai Ministri dell'istruzione superiore dei Paesi aderenti all'Area europea
dell'istruzione superiore;
10)
previsione di meccanismi volti a garantire incentivi correlati al conseguimento dei
risultati di cui alla lettera b), nell'ambito delle risorse disponibili del fondo di
finanziamento ordinario delle universita` allo scopo annualmente predeterminate;
11)
previsione per i collegi universitari legalmente riconosciuti, quali strutture a carattere
residenziale, di rilevanza nazionale, di elevata qualificazione culturale, che assicurano
agli studenti servizi educativi, di orientamento e di integrazione dell'offerta formativa
degli atenei, di requisiti e di standard minimi a carattere istituzionale, logistico e
funzionale necessari per il riconoscimento da parte del Ministero e successivo
accreditamento riservato ai collegi legalmente riconosciuti da almeno cinque anni; rinvio
ad apposito decreto ministeriale della disciplina delle procedure di iscrizione, delle
modalita` di verifica della permanenza delle condizioni richieste, nonche` delle modalita`
di accesso ai finanziamenti statali riservati ai collegi accreditati;
12
) introduzione di un sistema di contabilita` economico-patrimoniale e analitica, del
bilancio unico e del bilancio consolidato di ateneo sulla base di principi contabili e
schemi di bilancio stabiliti e aggiornati dal Ministero, di concerto con il Ministero
dell'economia e delle finanze, garantendo, al fine del consolidamento e del monitoraggio
dei conti delle amministrazioni pubbliche, la predisposizione di un bilancio preventivo e
di un rendiconto in contabilita` finanziaria, in conformita` alla disciplina adottata ai
sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;
a)
adozione di un piano economico-finanziario triennale al fine di garantire la
sostenibilita` di tutte le attivita` dell'ateneo;
b)
previsione che gli effetti delle misure di cui alla presente legge trovano adeguata
compensazione nei piani previsti alla lettera d); comunicazione al Ministero dell'economia
e delle finanze, con cadenza annuale, dei risultati della programmazione triennale
riferiti al sistema universitario nel suo complesso, ai fini del monitoraggio degli
andamenti della finanza pubblica;
c)
predisposizione di un piano triennale diretto a riequilibrare, entro intervalli di
percentuali definiti dal Ministero, e secondo criteri di piena sostenibilita` finanziaria,
i rapporti di consistenza del personale docente, e
tecnico-amministrativo, ed il numero dei professori e dei docenti a contratto di cui
all'articolo 1, comma 9, della legge 4 novembre 2005, n. 230, e successive modificazioni;
previsione che la mancata adozione, parziale o totale, del predetto piano comporti la non
erogazione delle quote di finanziamento ordinario relative alle unita` di personale che
eccedono i limiti previsti;
d)
determinazione di un limite massimo all'incidenza complessiva delle spese per
l'indebitamento e delle spese per il personale di ruolo e a tempo determinato, inclusi gli
oneri per la contrattazione integrativa, sulle entrate complessive dell'ateneo, al netto
di quelle a destinazione vincolata;
Alle
Università federate è attribuito annualmente il Fondo di finanziamento ordinario (FFO)
destinato alla copertura delle spese istituzionali, tra cui i costi di personale, e di
funzionamento. Il fondo è composto :
Quota
che copre le tasse di ogni studente(costo unitario)
la
quota premiale in relazione ai risultati della didattica e della ricerca;
quota
per interventi perequativi a salvaguardia di situazioni di particolare criticità.
Quota
per fornire assistenza di formazione per gli studenti che non sono in grado di finanziare
un corso di formazione . che comprende:
o la
borsa di studio che fornisce supporto finanziario per un partenariato
pubblico-privato,con aziende, fondazioni o privati
che sponsorizzano giovani con un pegno di 300 al mese. Iateneo federato
corrisponde questo importo con un altro 300 .
Quota
per luniversità che offre agli studenti in corso con priorita agli indigenti presso
le proprie strutture di lavorare durante il loro tempo di università o loro pausa estiva
per finanziare i loro studi . Per un importo fino a 600 al mese esente dalle tasse.
Quota
pari al 30% del costo unitario di ogni studente per il finanziamento dei costi del
personale tecnico amministrativo.
Quota
pari al 50% del fondo che si costituisce con la messa
in quiescenza del personale docente .tale fondo è diverso dal fondo che si costituisce
con la quiescenza del personale tecnico amministrativo. Solo con codesta quota e possibile
attivare le procedure di chiamata.Per la fondazione di medicina essa
costituisce propri fondi sia attraverso le cessazioni del ruolo dei docenti sia dai
finanziamenti ottenuti da privati o da ricerca clinica per attivare procedure di
reclutamento.
e)
introduzione del costo standard unitario per numero di abitanti residenti , calcolato
secondo indici commisurati alle diverse tipologie dei corsi di studio e ai differenti
contesti economici, territoriali e infrastrutturali in cui opera l'universita`, cui
collegare l'attribuzione all'universita` di una percentuale della parte di fondo di
finanziamento ordinario non assegnata ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 10
novembre 2008, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1;
f)
previsione della declaratoria di dissesto finanziario nell'ipotesi in cui l'universita`
non possa garantire l'assolvimento delle proprie funzioni indispensabili ovvero non possa
fare fronte ai debiti liquidi ed esigibili nei confronti dei terzi;
g)
disciplina delle conseguenze del dissesto finanziario con previsione dell'inoltro da parte
del Ministero di preventiva diffida e sollecitazione a predispone, entro un termine non
superiore a centottanta giorni, un piano di rientro da sottoporre all'approvazione del
Ministero, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, e da attuare nel
limite massimo di un quinquennio; previsione delle modalita` di controllo periodico
dell'attuazione del predetto piano;
h)
previsione, per i casi di mancata predisposizione, mancata approvazione ovvero omessa o
incompleta attuazione del piano, del commissariamento dell'ateneo e disciplina delle
modalita` di assunzione da parte del Governo, su proposta del Ministro, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, della delibera di commissaria-mento e di nomina di
uno o piu` commissari, ad esclusione del rettore, con il compito di provvedere alla
predisposizione ovvero all'attuazione del piano di rientro finanziario;
i)
previsione di un apposito fondo di rotazione, distinto ed aggiuntivo rispetto alle risorse
destinate al fondo di finanziamento ordinario per le universita`, a garanzia del
riequilibrio finanziario degli atenei;
l)
previsione che gli eventuali maggiori oneri derivanti dall'attuazione della lettera l) del
presente comma siano quantificati e coperti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della
legge 31 dicembre 2009, n. 196.
m)
il Ministro si attiene al principio e criterio direttivo dell'attribuzione di una quota
non superiore al 10 per cento del fondo di funzionamento ordinario correlata a meccanismi
di valutazione delle politiche di reclutamento degli atenei, elaborati da parte dell'ANVUR
e fondati su: la produzione scientifica dei professori e dei docenti a contratto
successiva alla loro presa di servizio ovvero al passaggio a diverso ruolo nell'ateneo; la
percentuale di professori in servizio che hanno
trascorso un periodo di aggiornamento all estero, o, il grado di internazionalizzazione
del corpo docente.
n). il
Ministro si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:
a)
definire i LEP, anche con riferimento ai requisiti di merito ed economici, tali da
assicurare gli strumenti ed i servizi, quali borse di studio, trasporti, assistenza
sanitaria, ristorazione, accesso alla cultura, alloggi, gia` disponibili a legislazione
vigente, per il conseguimento del pieno successo formativo degli studenti dell'istruzione
superiore e rimuovere gli ostacoli di ordine economico, sociale e personale che limitano
l'accesso ed il conseguimento dei piu` alti gradi di istruzione superiore agli studenti
capaci e meritevoli, ma privi di mezzi;
b)
garantire agli studenti la piu` ampia liberta` di scelta in relazione alla fruizione dei
servizi per il diritto allo studio universitario;
c)
definire i criteri per l'attribuzione alle regioni e alle province autonome di Trento e di
Bolzano del Fondo integrativo per la concessione di prestiti d'onore e di borse di studio,
di cui all'articolo 16, comma 4, della legge 2 dicembre 1991, n. 390;
d)
favorire il raccordo tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le
universita` e le diverse istituzioni che concorrono al successo formativo degli studenti
al fine di potenziare la gamma dei servizi e degli interventi posti in essere dalle
predette istituzioni, nell'ambito della propria autonomia statutaria;
e)
prevedere la stipula di specifici accordi con le regioni e le province autonome di Trento
e di Bolzano, per la sperimentazione di nuovi modelli nella gestione e nell'erogazione
degli interventi;
f)
definire le tipologie di strutture residenziali destinate agli studenti universitari e le
caratteristiche peculiari delle stesse.
G).
Gli schemi delle circolari sono adottati, su proposta del Ministro, sentito il parere del
il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione, e, con riferimento alle disposizioni di cui al comma 6,
di concerto con il Ministro della gioventu`, previa intesa con la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai
sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che sono trasmessi
dal ministero alle Universita, le quali si esprimono entro sessanta giorni dalla data di
trasmissione un parere ; decorso tale termine, le circolari sono adottate anche in
mancanza del parere.
h).
In attuazione di quanto stabilito dall'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009,
n. 196, in considerazione della complessita` della materia trattata, nell'impossibilita`
di procedere alla determinazione degli effetti finanziari dagli stessi derivanti, la loro
quantificazione e` effettuata al momento dell'adozione delle singole circolari. Le
circolari dai quali derivano nuovi o maggiori oneri sono esecutive solo successivamente
all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse
finanziarie. A ciascuna circolare, da`
conto della neutralita` finanziaria della medesima ovvero
dei nuovi o maggiori oneri da essa derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura.
i).
Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore delle circolari,
il Ministero puo` adottare eventuali disposizioni integrative e correttive, con le
medesime modalita` e nel rispetto dei medesimi principi e criteri direttivi.
Art.6.
(Stato
giuridico dei professori e dei docenti a contratto)
All
entrata in vigore della seguente legge sono posti ad esaurimento presso le università
statali e non ,tutti gli attuali ruoli accademici della docenza (ordinario ,associato,
ricercatore a,b)e sono Istituiti i seguenti ruoli accademici :
1.Professore
Sono destinatari al
ruolo accademico gli
studiosi in possesso di curriculum scientifico professionale idoneo allo svolgimento di
attivita` di ricerca e didattica, con esclusione del personale di ruolo nelle
Universita e negli enti di ricerca,Possono concorrere gli studiosi che hanno svolto 3 anni di
attivita di ricerca e didattica nei ruoli di contrattista di ricerca,o borsista di
ricerca, svolgendo l attivita di didattica
integrativa presso gli atenei statali Universitari. L
attivita di ricerca deve essere dimostrata attraverso una produzione con un numero di
pubblicazioni non inferiore di 12 nei 5 anni precedenti, le
pubblicazioni di articoli scientifici vengono valutati quelli che sono editi su riviste il
cui IF non sia in feriore ad 1 , ed i libri, curatele ,dotati di ISBN. le Universita
statali e non statali e gli enti di ricerca attivano entro 60gg dalla
scadenza del triennio solare Nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, una
commissione accademica
di ateneo federato con compiti notarili di
verifica dellattivita
di ricerca e didattica svolta dei candidati quali
i borsisti di ricerca e/o contrattisti di ricerca . se
le attività verificate rientrano nei parametri precedentemente stabiliti di cui al comma
1,detto personale viene inquadrato in ruolo come professore
a tempo intederminato.
2.
borse di ricerca,
Le
universita` e gli enti pubblici di ricerca possono conferire borse post lauream per la
formazione e la collaborazione alle attivita` di ricerca, di seguito denominate « borse
di ricerca ».
Alle
borse di ricerca di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui allarticolo
6, commi 1, 5, 6, 6-bis e 7, della legge 30 novembre 1989, n. 398.
Possono
concorrere alle borse di ricerca esclusivamente coloro che sono in possesso di laurea
magistrale, di laurea specialistica ovvero di diploma di laurea conseguito ai sensi
dellordinamento previ- gente a quello previsto dal regolamento di cui al decreto del
Ministro delluniversita` e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999,
n. 509, o di titolo equipollente conseguito in Italia o allestero, in discipline
coerenti con lattivita` di ricerca per cui e` bandita la borsa di ricerca, con
esclusione del personale di ruolo delle universita` e degli enti pubblici di ricerca, dei
ricercatori a tempo determinato e di chi e` gia` in possesso del titolo di dottore di
ricerca.
4.
Le procedure per il conferimento delle borse di ricerca sono disciplinate con regolamento
delluniversita` ovvero dellente pubblico di ricerca, che prevede una procedura
di verifica comparativa secondo i principi di pubblicita` e di trasparenza, resa pubblica
nel portale unico di cui al- larticolo 7, e la costituzione di una commissione
giudicatrice composta dal responsabile del progetto di ricerca ( che puo essere o un
professore o un docente a contratto) e da altri due membri designati dalluniversita`
o dallente pubblico di ricerca,o da privati che finanziano la ricerca. Al termine
della procedura di verifica comparativa la commissione formula
una gra- duatoria generale di merito in base al punteggio conseguito da ciascun candidato.
5.
Le borse di ricerca sono collegate a uno specifico progetto di ricerca e possono avere una
durata compresa tra sei e dodici mesi, prorogabili fino a trentasei mesi ove richiesto
dalla tipologia del progetto di ricerca. La durata della fruizione delle borse di ricerca,
anche se erogate da piu` univer- sita` o enti pubblici di ricerca, non puo` superare, per
ciascun beneficiario, il limite complessivo di trentasei mesi. Ai fini del calcolo di cui
al periodo precedente non sono computati i periodi di sospensione di cui al comma 7.
6.
Le borse di ricerca danno
luogo ad un rapporto
di lavoro subordinato alle dipendenze delluniversita` o dellente pubblico di
ricerca e´ danno diritto in ordine allaccesso ai ruoli presso gli stessi dopo aver
maturato un
triennio solare di attivita di ricerca e didattica .
7.
La borsa di ricerca e` sospesa in caso di maternita` o paternita`, nei limiti stabiliti
dagli articoli 16, 16-bis, 17 e 28 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo
2001, n. 151, o per gravi motivi di salute
(Contratti per attivita` di insegnamento)
1.
Le universita`, anche sulla base di specifiche convenzioni con gli enti pubblici e le
istituzioni di ricerca di cui all'articolo 8 del regolamento di cui al decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 30 dicembre 1993, n. 593, possono stipulare
contratti della durata di un anno accademico e rinnovabili annualmente , sia titolo
gratuito o oneroso, per attivita` di insegnamento al fine di avvalersi della
collaborazione di esperti di alta qualificazione in possesso di un significativo
curriculum scientifico o professionale, che non siano dipendenti da altre amministrazioni,
enti o imprese, ovvero siano titolari di pensione, ovvero lavoratori autonomi in possesso
di un reddito annuo non inferiore a 40.000 euro lordi. I predetti contratti sono stipulati
dal rettore, su proposta dei competenti organi accademici. I contratti a titolo gratuito
possono essere stipulati esclusivamente con soggetti in possesso di un reddito da lavoro
autonomo , fermi restando i requisiti richiesti. I contratti a titolo gratuito, ad
eccezione di quelli stipulati nell'ambito di convenzioni con enti pubblici, non possono
superare, nell'anno accademico, il 5 per cento dell'organico dei professori e dei docenti in
servizio presso l'ateneo.
contratti
di ricerca e norme per il personale universitario
1. Le
universita`, anche sulla base di specifiche convenzioni con gli enti pubblici e le
istituzioni di ricerca di cui all'articolo 8 del regolamento di cui al decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 30 dicembre 1993, n. 593, possono stipulare
contratti di ricerca a
tempo determinato della durata di un anno accademico e rinnovabili per
una durata complessiva massima di tre anni . Il conferimento del contratto e` incom-
patibile con qualsiasi altro rapporto di la- voro subordinato presso soggetti pubblici o
privati, con la titolarita` di assegni di ricerca anche presso altre universita` o enti
pub- blici di ricerca, con le borse di dottorato e in generale con qualsiasi borsa di
studio a qualunque titolo conferita anche da enti terzi. Ai fini della durata del rapporto
instaurato con il titolare del contratto, i periodi trascorsi in aspettativa per mater-
nita`, paternita` o per motivi di salute se- condo la normativa vigente non sono com-
putati su richiesta del titolare del con- tratto »; i contratti di ricerca a partire
dalla efficacia della presente legge danno luogo ad un rapporto
di lavoro subordinato alle dipendenze delluniversita` o dellente pubblico di
ricerca e´ danno diritto in ordine allaccesso ai ruoli presso gli stessi dopo aver
maturato un
triennio solare.
3)le
figure accademiche ( borsisti, contrattisti, )vengono
inquadrati a domanda entro 60gg della presente legge nel ruolo dei professori sia
giuridicamente che economicamente dopo verifica da parte della commissione di ateneo di
cui al comma 1, della
attivita svolta nei 10 anni precedenti all inquadramento.
f)
la deliberazione della presa di servizio del vincitore da parte delluniversita` al
termine dei lavori di verifica della commissione , con la
formulazione del contratto a tempo determinato che indeterminato e` stipu- lato entro il
termine perentorio di n60giorni dalla conclusione della procedura di verifica . In caso di
mancata stipulazione del contratto, per i dieci anni successivi, luniversita` non
puo` bandire nuovi concorsi per il medesimo macrosettore»; ed inotre decadono dal loro
impiego tutte le figure connesse alla
presa di servizio del docente compreso il dirigente responsabile ,il direttore generale ,e
il responsabile del dipartimento interessato.
g)
In caso di esito negativo della verifica, luniversita` e` tenuta a fornire adeguata
motivazione sulla base del curri- culum e della produzione scientifica del titolare del
contratto e procedere nuo- vamente alla verifica di cui al presente comma per ciascuno dei
successivi anni di titolarita` del contratto
h)
I professori possono contrarre rapporti libero professionali purche non in contrasto con
l ente di appartenenza. Il limite di eta per la permanenza nei ruoli di docenza
universitari è fissato ad anni 55. Successivamente il docenti pur mantenento il medesimo
trattamento fino al pensionamento vigente transitano nei ruoli di Professori straordinario a
contratto . Gli stessi professori straordinari possono contrarre piu contratti con le
diverse istituzioni sia pubbliche che private.
i) il
dipartimento di Medicina si
costituisce in fondazione con obbligo di pareggio di bilancio. Il personale docente medico cHe
opera in regime di convenzione con il SSR. E libero di contrattare con l azienda di
riferimento le proprie prestazioni professionali con contratti personalizzati. stabilendo
il numero delle ore impegnate, e la tipologia di prestazioni professionali, e il
trattamento economico che è aggiuntivo al trattamento economico universitario.Il
personale Medico Universitario per qualsiasi problematica che riguarda sia l
assistenza che l insegnamento risponde alla fondazione Universitaria
di pertinenza. Lazienda ospedaliera puo
adottare il veto di svolgere l attività assistenziale ,attraverso un provvedimento
motivato che deve essere
ratificato dalla
fondazione di riferimento,dopo contradditorio. l arruolamento del personale medico e
sanitario che opera presso le aziende ospedaliero universitarie avviene
con una verifica comparativa dei
:titoli , curriculum , pubblicazioni scientifiche degli ultimi 5 anni pubblicate su
riviste con IF non inferiore a 1, e libri o curatele dotati di ISBN . attivita
dinsegnamento ,seminari , e il superamento dellesame pratico con la
risoluzione del caso clinico per larea medica ,e lesecuzione
dellintervento chirurgico di media complessità,per l area chirurgica. Viene fatto
divieto di prove scritte ed orali ad
eccezione della verifica attraverso
un colloquio della liqua straniera .Nel reclutamento presso la fondazione di medicina o
per le aziende ospedaliere Universitarie La composizione della commissione per la verifica
dei titoli è composta dal direttore sanitario e da due professori esperti nell area
disciplinare di medicina e
di chirurgia.
l)
il personale docente è soggetto alla verifica della attivita didattica e di ricerca
svolta ogni triennio ,per il personale
docente medico si aggiunge alla verifica scientifica e didattica anche l attivita assistenziale
individuale svolta, IN caso di verifica negativa non vengono assegnati gli scatti
biennali. Se permane dopo sei anni la
verifica negativa il personale docente Universitario decade dall impiego. Il numero dei
professori in ruolo non puo superare il tetto massimo del
80% delle figure a contratto a tempo determinato della ricerca.
1.
Il regime di impegno dei professori e dei docenti a contratto. Ai fini della
rendicontazione dei progetti di ricerca, la quantificazione figurativa delle attivita`
annue di ricerca, di studio e di insegnamento, con i connessi compiti preparatori, di
verifica e organizzativi, e` pari a 1.500 ore annue .
2.
I professori e i docenti a contratto svolgono attivita` di ricerca e di aggiornamento
scientifico e, sulla base di criteri e modalita` stabiliti con regolamento di ateneo, sono
tenuti a riservare annualmente a compiti didattici e di servizio agli studenti, inclusi
l'orientamento e il tutorato, nonche` ad attivita` di verifica dell'apprendimento, non
meno di 350 ore in regime di tempo pieno .
4.
Ai ricercatori a tempo indeterminato ad esaurimento , agli assistenti del ruolo ad
esaurimento e ai tecnici laureati di cui all'articolo 50 del decreto del Presidente della
Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, ai contrattisti di ricerca ,
borsisti di ricerca, assegnisti di ricerca che
hanno svolto tre anni di insegnamento solari ai sensi dell'articolo 12 della legge 19
novembre 1990, n. 341, e successive modificazioni, nonche` ai professori incaricati
stabilizzati sono affidati, con il loro consenso e fermo restando il rispettivo
inquadramento e trattamento giuridico ed economico, corsi e moduli curriculari nonche`
compiti di tutorato e di didattica integrativa. Ad essi e` attribuito il titolo di
professore junior. Tale figura è posta ad esaurimento
Il
regolamento di ateneo , per le figure dei borsisti e contrattisti di ricerca ,determina
la retribuzione aggiuntiva relativa all insegnamento ,e sono affidati moduli o corsi
curriculari.
7.
Le modalita` per l'autocertificazione e la verifica dell'effettivo svolgimento della
attivita` didattica e di servizio agli studenti dei professori e dei docenti acontratto
sono definite con regolamento di ateneo, che prevede altresi` la differenziazione dei
compiti didattici in relazione alle diverse aree scientifico-disciplinari e alla tipologia
di insegnamento, nonche` in relazione all'assunzione da parte del docente di specifici
incarichi di responsabilita` gestionale o di ricerca. Fatta salva la competenza esclusiva
delle universita` a valutare positivamente o negativamente le attivita` dei singoli
docenti e ricercatori, l'ANVUR stabilisce criteri oggettivi di verifica dei risultati
dell'attivita` di ricerca ai fini del comma 8.
10.
I professori e i docenti a contratto , fatto salvo il rispetto dei loro obblighi
istituzionali, possono svolgere liberamente, anche con retribuzione aggiuntiva , attivita`
di valutazione e di referaggio, lezioni e seminari di carattere occasionale, attivita` di
collaborazione scientifica e di consulenza, attivita` di comunicazione e divulgazione
scientifica e culturale, nonche` attivita` pubblicistiche ed editoriali. I professori e i
docenti a contratto possono
altresi` svolgere, previa autorizzazione del rettore, funzioni didattiche e di ricerca,
nonche` compiti istituzionali e gestionali senza vincolo di subordinazione presso enti
pubblici e privati senza scopo di lucro, purche` non si determinino situazioni di
conflitto di interesse con l'universita` di appartenenza, a condizione comunque che
l'attivita` non rappresenti detrimento delle attivita` didattiche, scientifiche e
gestionali loro affidate dall'universita` di appartenenza.
11.
I professori e i docenti a contratto possono svolgere attivita` didattica e di ricerca
anche presso un altro ateneo federato , finalizzato
al conseguimento di obiettivi di comune interesse. Si stabilisce altresi`, con l'accordo
dell'interessato, le modalita` di ripartizione tra i due atenei dell'impegno annuo
dell'interessato, dei relativi oneri stipendiali e delle modalita` di valutazione di cui
al comma 7. Per un periodo complessivamente non superiore a cinque anni l'impegno puo`
essere totalmente svolto presso il secondo ateneo, che provvede alla corresponsione degli
oneri stipendiali. In tal caso, l'interessato esercita il diritto di elettorato attivo e
passivo presso il secondo ateneo. Ai fini della valutazione delle attivita` di ricerca e
delle politiche di reclutamento degli atenei, l'apporto dell'interessato e` ripartito in
proporzione alla durata e alla quantita` dell'impegno in ciascuno di essi. Con decreto del
Ministro, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sono stabiliti i criteri per l'attivazione delle convenzioni.
12.
I professori e docenti a contratto svolgono
attivita` libero- professionali e di lavoro autonomo anche continuative, purche` non
determinino situazioni di conflitto di interesse rispetto all'ateneo di appartenenza. La
condizione di professore e docente a contrato e` incompatibile con l'esercizio di cariche
accademiche. Gli statuti di ateneo disciplinano il regime della predetta incompatibilita`.
Possono altresi` svolgere attivita` didattica e di ricerca presso universita` o enti di
ricerca esteri, previa autorizzazione del rettore che valuta la compatibilita` con
l'adempimento degli obblighi istituzionali. In tal caso, ai fini della valutazione delle
attivita` di ricerca e delle politiche di reclutamento degli atenei, l'apporto
dell'interessato e` considerato in proporzione alla durata e alla quantita` dell'impegno
reso nell'ateneo di appartenenza.
Art 7
(Norme
in materia di mobilita` dei professori )
1.
I professori e i docenti a contratto universitari possono, a domanda, essere collocati per
un periodo massimo di cinque anni, anche consecutivi, in aspettativa senza assegni per lo
svolgimento di attivita` presso soggetti e organismi, pubblici o privati, anche operanti
in sede internazionale, i quali provvedono anche al relativo trattamento economico e
previdenziale.
2.
Il collocamento in aspettativa di cui al comma 1 e` disposto dal rettore, sentite le
strutture di afferenza del docente, e ad esso si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 13, commi quarto, quinto e sesto, del decreto del Presidente della Repubblica
11 luglio 1980, n. 382. E` ammessa la ricongiunzione dei periodi contributivi a domanda
dell'interessato, ai sensi della legge 7 febbraio 1979, n. 29. Quando l'incarico e`
espletato presso organismi operanti in sede internazionale, la ricongiunzione dei periodi
contributivi e` a carico dell'interessato, salvo che l'ordinamento dell'amministrazione di
destinazione non disponga altrimenti.
3.
Al fine di incentivare la mobilita` interuniversitaria del personale accademico, ai
professori e ai docenti a contratto che prendono servizio presso atenei aventi sede in
altra regione rispetto a quella della sede di provenienza, o nella stessa regione se
previsto da un accordo di programma approvato dal Ministero ovvero, a seguito delle
procedure di cui all'articolo 3, in una sede diversa da quella di appartenenza, possono
essere attribuiti incentivi finanziari, a carico del fondo di finanziamento ordinario.
L'incentivazione della mobilita` universitaria e` altresi` favorita dalla possibilita` che
il trasferimento di professori e docenti a tempo determinato possa avvenire attraverso lo
scambio contestuale di docenti in possesso della stessa qualifica tra due sedi
universitarie consenzienti. E obbligatorio
ai docenti di un periodo non meno di 3 mesi di stage ogni biennio per laggiornamento
presso centri di ricerca nazionali o internazionali.In assenza di tale periodo si applica
una riduzione del 30% del trattamento economico.
4.
In caso di cambiamento di sede, i professori, i docenti a tempo determinato responsabili
di progetti di ricerca finanziati da soggetti diversi dall'universita` di appartenenza
conservano la titolarita` dei progetti e dei relativi finanziamenti, ove scientificamente
possibile e con l'accordo del committente di ricerca.
5.
Con decreto del Ministro sono stabiliti criteri e modalita` per favorire, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica, la mobilita` interregionale dei professori
universitari che hanno prestato servizio presso corsi di laurea o sedi soppresse a seguito
di procedure di razionalizzazione dell'offerta didattica.
Art. 8.
(Revisione
del trattamento economico dei professori e dei borsisti
e contrattisti di ricerca universitari)
b)
eliminazione delle procedure di ricostruzione di carriera e conseguente rivalutazione del
trattamento iniziale;
in
quadramento nei ruoli dei professori nei ex ruoli di professore di I fascia
inquadramento
dei borsisti di ricerca ,contrattisti
di ricerca ,nei ex ruoli di professore II Fascia.
Eliminazione
del tempo definito.
Art. 9.
(Fondo
per la premialita`)
1.
E` istituito un Fondo di ateneo per la premialita` di professori e docenti a contratto
tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 16, della legge 4 novembre 2005, n.
230, cui affluiscono le risorse di cui all'articolo 6, comma 14, ultimo periodo, della
presente legge. Ulteriori somme possono essere attribuite a ciascuna universita` con
decreto del Ministro, in proporzione alla valutazione dei risultati raggiunti effettuata
dall'ANVUR. Il Fondo puo` essere integrato dai singoli atenei anche con una quota dei
proventi delle attivita` conto terzi ovvero con finanziamenti pubblici o privati. In tal
caso, le universita` possono prevedere, con appositi regolamenti, compensi aggiuntivi per
il personale docente e tecnico amministrativo che contribuisce all'acquisizione di
commesse conto terzi ovvero di finanziamenti privati, nei limiti delle risorse del Fondo
non derivanti da finanziamenti pubblici.
Art. 10. (Competenza disciplinare)
1.
Presso ogni universita` e` istituito un collegio di disciplina, composto esclusivamente da
professori universitari in regime di tempo pieno e da docenti a tempo determinato in
regime di tempo pieno, secondo modalita` definite dallo statuto, competente a svolgere la
fase istruttoria dei procedimenti disciplinari e ad esprimere in merito parere conclusivo.
Il collegio opera secondo il principio del giudizio fra pari, nel rispetto del
contraddittorio. La partecipazione
al collegio di disciplina non da` luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti,
indennita` o rimborsi spese.
2.
L'avvio del procedimento disciplinare spetta al rettore con il collegio
dei dipartimenti che, per ogni fatto che possa dar luogo all'irrogazione di una sanzione
piu` grave della censura tra quelle previste dall'articolo 87 del testo unico delle leggi
sull'istruzione superiore di cui al regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, entro trenta
giorni dal momento della conoscenza dei fatti, trasmette gli atti al collegio di
disciplina, formulando motivata proposta.
3.
Il collegio di disciplina, uditi il rettore, nonche` il professore o il docente a
contratto sottoposto ad azione disciplinare, eventualmente assistito da un difensore di
fiducia, entro trenta giorni esprime parere sulla proposta avanzata dal rettore sia in
relazione alla rilevanza dei fatti sul piano disciplinare sia in relazione al tipo di
sanzione da irrogare e trasmette gli atti al consiglio di amministrazione per l'assunzione
delle conseguenti deliberazioni. Il procedimento davanti al collegio resta disciplinato
dalla normativa vigente.
4.
Entro trenta giorni dalla ricezione del parere, il consiglio di amministrazione, senza la
rappresentanza degli studenti, infligge la sanzione ovvero dispone l'archiviazione del
procedimento, conformemente al parere vincolante espresso dal collegio di disciplina.
5.
Il procedimento si estingue ove la decisione di cui al comma 4 non intervenga nel termine
di centottanta giorni dalla data di trasmissione degli atti al consiglio di
amministrazione. Il termine e` sospeso fino alla ricostituzione del collegio di disciplina
ovvero del consiglio di amministrazione nel caso in cui siano in corso le operazioni
preordinate alla formazione dello stesso che ne impediscono il regolare funzionamento. Il
termine e` altresi` sospeso, per non piu` di due volte e per un periodo non superiore a
sessanta giorni in relazione a ciascuna sospensione, ove il collegio ritenga di dover
acquisire ulteriori atti o documenti per motivi istruttori. Il rettore e` tenuto a dare
esecuzione alle richieste istruttorie avanzate dal collegio.
6.
E` abrogato l'articolo 3 della legge 16 gennaio 2006, n. 18.
7.in
presenza di episodi di corruzione o di indagini avviate dalla magistratura per fatti
delittuosi ,corruzione ,peculato ,cooptazione illecita , nepotismo ,o di esposti per
concorsi , il rettore con il collegio deve attuare entro 60gg un provvedimento di sospenzione
di tutte le attività ( didattica,ricerca,assistenza)degli accademici coinvolti e il loro
allontanamento dall ateneo che perdura fino alla loro assoluzione. Nei casi di condanna
degli accademici coinvolti codesti decadono dall impiego. l ateneo coivolto si costituisce parte
civile offesa. In casi di assenza di provvedimenti di cui al comma decadono dal ruolo e
dall impiego il rettore con il collegio dei dipartimenti,direttore generale i funzionari
coinvolti e tutti i responsabili dell area legale dell ateneo.
Art.11
(Interventi
perequativi per le universita` statali)
1.
A decorrere dal 2011, allo scopo di accelerare il processo di riequilibrio delle
universita` statali e della federazione o fusione degli atenei tenuto conto della primaria
esigenza di assicurare la copertura delle spese fisse di personale di ruolo entro i limiti
della normativa vigente, una quota pari almeno all'1,5 per cento del fondo di
finanziamento ordinario e delle eventuali assegnazioni destinate al funzionamento del
sistema universitario e` destinata ad essere ripartita tra le universita` che, sulla base
delle differenze percentuali del valore del fondo di finanziamento ordinario consolidato
del 2010, presentino una situazione di sottofinanziamento superiore al 5 per cento
rispetto al modello per la ripartizione teorica del fondo di finanziamento ordinario
elaborato dai competenti organismi di valutazione del sistema universitario. L'intervento
perequativo viene ridotto proporzionalmente laddove la situazione di sottofinanziamento
derivi dall'applicazione delle misure di valutazione della qualita` di cui all'articolo 5
della presente legge e all'articolo 2 del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1. Il calcolo degli
squilibri finanziari dei singoli atenei puo` tenere conto delle specificita` delle
universita` sede di facolta` di medicina e chirurgia collegate ad aziende ospedaliere nate
da ex policlinici a gestione diretta,
escludendo
ogni intervento per il ripiano di eventuali disavanzi previsto dall'articolo 5, comma 4,
lettere g), h), i), l) e m), della presente legge.
2.
Il Ministro provvede con proprio decreto alla ripartizione della percentuale di cui al
comma 1.
Art.12.
(Universita`
non statali legalmente riconosciute)
1.
Al fine della federazione per regione le stesse vengono coinvolte nel
processo federativo.
Art.13.
(Misure
per la qualita` del sistema universitario)
1.
All'articolo 2 del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con modificazioni,
dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
al comma 1, lettera c), e` aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai fini di cui alla
presente lettera, sono presi in considerazione i parametri relativi all'incidenza del
costo del personale sulle risorse complessivamente disponibili, nonche` il numero e
l'entita` dei progetti di ricerca di rilievo nazionale ed internazionale assegnati
all'ateneo»;
b)
dopo il comma 1, e` inserito il seguente:
«1-bis.
Gli incrementi di cui al comma 1 sono disposti annualmente, con decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'universita` e della ricerca, in misura compresa tra lo 0,5 per cento
e il 2 per cento del fondo di finanziamento ordinario di cui all'articolo 5 della legge 24
dicembre 1993, n. 537, determinata tenendo conto delle risorse complessivamente
disponibili e dei risultati conseguiti nel miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza
nell'utilizzo delle risorse».
Art. 14.
(Disciplina
di riconoscimento dei crediti)
1.
All'articolo 2, comma 147, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, la parola: «sessanta» e` sostituita
dalla seguente: «dodici» e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Il
riconoscimento deve essere effettuato esclusivamente sulla base delle competenze
dimostrate da ciascuno studente. Sono escluse forme di riconoscimento attribuite
collettivamente. Le universita` possono riconoscere quali crediti formativi, entro il
medesimo limite, il conseguimento da parte dello studente di medaglia olimpica o
paralimpica ovvero del titolo di campione mondiale assoluto, campione europeo assoluto o
campione italiano assoluto nelle discipline riconosciute dal Comitato olimpico nazionale
italiano o dal Comitato italiano paralimpico».
2.
Con decreto del Ministro, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400, sentiti i Ministri competenti, sono definite le modalita` attuative e
le eventuali deroghe debitamente motivate alle disposizioni di cui al comma 1, anche con
riferimento al limite massimo di crediti riconoscibili in relazione alle attivita`
formative svolte nei cicli di studio presso gli istituti di formazione della pubblica
amministrazione, nonche` alle altre conoscenze e abilita` maturate in attivita` formative
di livello post- secondario, alla cui progettazione e realizzazione l'universita` abbia
concorso.
3.
Con il medesimo decreto di cui al comma 2 sono definiti i criteri per il riconoscimento
dei crediti acquisiti dallo studente a conclusione dei percorsi realizzati dagli istituti
tecnici superiori di cui al capo II del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
25 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 dell'11 aprile 2008, definiti
ai sensi dell'articolo 69, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144, nell'ambito dei
progetti attuati con le universita` attraverso le federazioni di cui all'articolo 3 della
presente legge.
(Istituzione
dellAlbo di docenza scientifica nazionale)
Con
la presente legge E` abrogata l'abilitazione scientifica nazionale, È viene istituito
presso il ministero competente lAlbo della docenza scientifica nazionale. L
iscrizione all albo della docenza scientifica viene conseguita quando lo studioso ha
svolto un triennio di attivita scientifica e didattica comprovata quest ultima da
contratti stipulati presso atenei Universitari,ed in possesso dei parametri scientifici. ( aggiornati
dal ministero).
2.i
lavori della commissione per il conseguimento dell iscrizione all albo della docenza prevedono
una verifica notarile
dei titoli di ricerca e delle pubblicazioni scientifiche, , definiti con decreto del
Ministro. Qualsiasi contestazione motivata per liscrizione all albo decadono dall impiego
e dal ruolo i commissari che compongo la commissione.
3.IL numero
massimo di pubblicazioni che ciascun candidato puo` presentare ai fini del conseguimento
della docenza e l iscrizione all albo, e in ogni caso non inferiore a dodici; negli
ultimi 5 anni e gli articoli scientifici sono pubblicati su riviste con IF non inferiore
ad 1)
4.Meccanismi
di verifica quinquennale dell'adeguatezza e congruita` dei parametri
di cui al comma 1 e di revisione o adeguamento degli stessi con apposito decreto
ministeriale;
5.l'indizione
obbligatoria, di una commissione permanente , di funzionari tecnico amministrativi
ministeriali per redigere
l albo con il suo aggiornamento. In caso di mancato conseguimento della iscrizione all
albo , si pu0 partecipare
alle procedure indette nellanno successivo per l'iscrizione allo stesso
6.la
valutazione della iscrizione all albo come
titolo preferenziale per l'attribuzione dei contratti di insegnamento
7.
Il conseguimento della iscrizione all albo dei docenti non costituisce titolo di idoneita`
ne` da` alcun diritto relativamente al reclutamento in ruolo o alla promozione presso
un'universita` .
8.
la permanenza dell iscrizione all albo dei docenti
viene posta a revisione ogni 5 anni . Lo studioso che non
possiede piu i parametri stabiliti e aggiornati dal ministero, decade automaticamente l
iscrizione .
9.Viene
inflitta una sanzione disciplinare e una multa pari al 30% dell importo stipendiale
percepito per i professori che si dimettono da qualsiasi commissione concorsuale ;
Art. 16.
(Equipollenze)
1.
I diplomi delle scuole dirette a fini speciali istituite ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, riconosciuti al termine di un corso di
durata triennale, e i diplomi universitari istituiti ai sensi della legge 19 novembre
1990, n. 341, purche` della medesima durata, sono equipollenti alle lauree di cui
all'articolo 3, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro
dell'universita` e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509. I
titoli Universitari di III livello conseguiti presso le università (esclusi
quelli conseguiti dalle universita telematiche) sono
equiparabili tra loro ai fini concorsuali. Ai possessori di titoli di III ciclo viene
attribuito ai fini concorsuali un punteggio aggiuntivo pari alla meta del punteggio
conseguito sui titoli in possesso.per le facolta mediche tale punteggio si applica nelle
procedure di reclutamento ospedaliero.
2.
Ai diplomati di cui al comma 1 compete la qualifica accademica di «esperto» mentre è
prevista solo per i laureati di cui all'articolo 13, comma 7, del decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'universita` e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270. La dizione di
Dottore
Art. 17. (reclutamento dei professori)
1.
Le universita`, con proprio regolamento adottato ai sensi della legge 9 maggio 1989, n.
168, disciplinano, nel rispetto del codice etico, la chiamata dei professori e
nel rispetto dei principi enunciati dalla Carta europea dei ricercatori, di cui alla
raccomandazione della Commissione delle Comunita` europee n. 251 dell'11 marzo 2005, e
specificamente dei seguenti criteri:
a)
pubblicita` del procedimento di reclutamento sul sito dell'ateneo e su quelli del
Ministero e dell'Unione europea; specificazione della macrosettore e di un eventuale
profilo esclusivamente tramite indicazione dettagliate sulle specifiche funzioni, sui
diritti e i doveri e sul relativo trattamento economico e previdenziale;
b)
L ammissione al procedimento, per
il reclutamento di professori ,possono
partecipare tutti i docenti del dipartimento ,e
studiosi in possesso di curriculum formativo impegnati in
attivita` di ricerca o insegnamento a livello universitario . In ogni caso, ai
procedimenti per la chiamata, di cui al presente articolo, non possono partecipare coloro
che abbiano un grado di parentela o di affinita`, fino al quarto grado compreso, con un
professore appartenente al dipartimento o alla struttura che effettua la chiamata ovvero
con il rettore, il direttore generale o un componente del consiglio di amministrazione
dell'ateneo; il reclutamento deve riguardare in egual misura tutti i componenti che
costituiscono il macrosettore dipartimentale
e)
alla formulazione della proposta di reclutamento per i docenti da parte del dipartimento si
esprime con voto favorevole unanime
dei docenti ,
e lapprovazione della stessa con delibera del consiglio di amministrazione.
H).
Lattivita` didattica e scientifica svolta dai docenti a contratto ( borsisti
contrattisti ) concorre alla valutazione delle politiche di reclutamento, svolta
dallAgenzia nazio- nale per la valutazione delluniversita` e della ricerca
(ANVUR), ai fini dellaccesso alla quota di finanziamento premiale a valere sul Fondo
per il finanziamento or- dinario delle universita` ai sensi dellarti- colo 60, comma
01, del decreto-legge 21
3. In
prima applicazione della presente legge le universita` assumono
con chiamata diretta, a domanda,entro 60 giorni ai fini del- linquadramento nel
ruolo di professore i
titolari di contratto di ricerca
a tempo determinato ( borsisti contrattisti ), in servizio con contratti da almeno tre
anni solari (anche per un solo giorno)presso le Universita e gli enti pubblici di ricerca nei
10 anni precedenti alla legge.
E fatto divieto di applicazione della presente legge per tutti coloro che sono in ruolo
presso la P.A.
4.Nell'ambito
delle disponibilita` di bilancio di ciascun ateneo i procedimenti per iò reclutamento dei
professori , nonche` per l'attribuzione dei contratti , in ciascun ateneo statale sono
effettuati sulla base della programmazione triennale di cui all'articolo 1, comma 105,
della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e di cui all'articolo 1-ter del decreto-legge 31
gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43,
nonche` delle disposizioni della presente legge. La programmazione assicura la
sostenibilita` nel tempo degli oneri stipendiali, compresi i maggiori oneri derivanti
dall'attribuzione degli scatti stipendiali, dagli incrementi annuali e dalla dinamica di
progressione di carriera del personale. La programmazione assicura altresi` la copertura
finanziaria degli oneri derivanti dalle assunzioni.
3.
Gli oneri derivanti dal reclutamento di professori e
dall'attribuzione dei contratti possono
essere a carico totale di altri soggetti pubblici e di soggetti privati, previa stipula di
convenzioni di durata almeno sei anni per i professori ,
ovvero di durata almeno pari a quella del contratto per i docenti a contratto.
4.
Ciascuna universita` statale, nell'ambito della programmazione triennale, vincola le
risorse corrispondenti ad almeno un quinto dei posti disponibili di professore di ruolo
per il reclutamento di coloro che nell'ultimo triennio non hanno prestato servizio, o non
sono stati titolari di assegni di ricerca ovvero iscritti a corsi universitari
nell'universita` stessa.
5.
La partecipazione ai gruppi e ai progetti di ricerca delle universita`, qualunque ne sia
l'ente finanziatore, e lo svolgimento delle attivita` di ricerca presso le universita`
sono riservati esclusivamente:
a)
ai professori e docenti della ricerca universitari, anche a tempo determinato; b) ai
titolari di
borse di ricerca,e contratti di ricerca;
c)
agli studenti dei corsi di dottorato di ricerca, nonche` a studenti di corsi di laurea
magistrale nell'ambito di specifiche attivita` formative;
d)
ai professori straordinari a contratto ;
f)
ai dipendenti di enti pubblici o privati, di imprese, ovvero a titolari di borse di studio
o di ricerca banditi da tali amministrazioni, enti o imprese, purche` sulla base di
specifiche convenzioni e senza oneri finanziari per l'universita` ad eccezione dei costi
diretti relativi allo svolgimento dell'attivita` di ricerca e degli eventuali costi
assicurativi.
6.
Alla partecipazione ai progetti di ricerca finanziati dall'Unione europea o da altre
istituzioni straniere, internazionali o sovranazionali, e allo svolgimento delle relative
attivita` si applicano le norme previste dai relativi bandi.
Art.18 19.
(Portale
unico dei concorsi delluniversita` e della ricerca)
1.
Le universita` e gli enti pubblici di ricerca sono tenuti a pubblicare, pena lin-
validita` della procedura di selezione, nel rispetto dei princi`pi di trasparenza e di
celerita` nonche´ della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali,
nel portale unico dei concorsi delluniver- sita` e della ricerca, da attivare, senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, nellambito del sito internet
isti- tuzionale del Ministero delluniversita` e della ricerca, entro ragionevole
termine, comun- que non inferiore a venti giorni prima della scadenza dei termini di
presentazione delle domande, i bandi per le procedure di se- lezione relative alle borse
di ricerca di cui allarticolo 2 della presente legge, ai dotto- rati di ricerca,
agli assegni di ricerca e ai contratti di ricerca a tempo determi- nato di cui
allarticolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e ai ruoli di pro- fessore
junior o di
professore.
2.
Il portale di cui al comma 1 e` acces- sibile nel sito internet istituzionale del Mi-
nistero delluniversita` e della ricerca ed e` indicizzato in base alla procedura di
sele- zione messa a bando, al settore scientifico di riferimento e allistituzione di
apparte- nenza. Nellambito del predetto portale e` prevista una sezione nella quale
e` pubbli- cato lelenco dei componenti delle commis- sioni di cui alla lettera
b-bis) del comma 2 dellarticolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, introdotta
dallarticolo 5, comma 1, lettera d), della presente legge.
3.
Le istituzioni di cui al comma 1, pena linvalidita` della procedura pubblica di se-
lezione, sono tenute a pubblicare nel por- tale unico dei concorsi, ai sensi del comma 2,
le informazioni e le comunicazioni rela- tive alle procedure di valutazione in corso o
scadute, ai fini dellosservanza dei prin- ci`pi di pubblicita` e di trasparenza e
nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.
4.
Le modalita` di funzionamento del portale di cui al comma 1 nonche´ la tipo- logia e le
modalita` di pubblicazione dei dati di cui ai commi 1 e 3 nel medesimo portale sono
stabilite con decreto del Ministro del- luniversita` e della ricerca, da adottare
en- tro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge
Art
19
(Disposizioni in materia di dottorato di ricerca)
1.
All'articolo 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210, sono apportate le seguenti
modificazioni: a) il comma 2 e` sostituito dal seguente:
«6-bis.
E` consentita la frequenza congiunta del corso di specializzazione medica e del corso di
dottorato di ricerca. In caso di frequenza congiunta, la durata del corso di dottorato e`
ridotta ad un minimo di due anni»; i candidati che sono stati dichiarati idonei al
concorso per l accesso al dottorato ,a richiesta ,possono frequentare in sovranumero il
dottorato senza borsa.
d)
e` aggiunto, in fine, il seguente comma:
«8-bis.
Il titolo di dottore di ricerca e` abbreviato con le diciture: "Dott. Ric."
ovvero "Ph. D."».
2.
La disposizione di cui al numero 1) della lettera b) del comma 1 del presente articolo
acquista efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministro di
cui al comma 2 dell'articolo 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210, come sostituito dalla
lettera a) del medesimo comma 1 del presente articolo.
3.
All'articolo 2, primo comma, della legge 13 agosto 1984, n. 476, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
al primo periodo, dopo le parole: «e` collocato a domanda» sono inserite le seguenti:
«, compatibilmente con le esigenze dell'amministrazione,»;
b)
sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Non hanno diritto al congedo straordinario,
con o senza assegni, i pubblici dipendenti che abbiano gia` conseguito il titolo di
dottore di ricerca, ne` i pubblici dipendenti che siano stati iscritti a corsi di
dottorato per almeno un anno accademico, beneficiando di detto congedo. I congedi
straordinari e i connessi benefici in godimento alla data di entrata in vigore della
presente disposizione sono mantenuti».
Art. 20.
(Valutazione
tra pari per la selezione dei progetti di ricerca)
1.
valutazione tra pari, svolta da comitati composti per almeno un terzo da studiosi operanti
all'estero, ai fini della selezione di tutti i progetti di ricerca, finanziati a carico
delle risorse di cui all'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 12 del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, e a carico del Fondo per
gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica, di cui all'articolo 1, comma
870, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ferma restando la possibilita` di una
disciplina particolare in relazione al Fondo per le agevolazioni alla ricerca, di cui
all'articolo 5 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297. Restano ferme le norme di
cui all'articolo 1, commi 814 e 815, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive
modificazioni, e all'articolo 2, commi 313, 314 e 315, della legge 24 dicembre 2007, n.
244. Sono altresi` fatti salvi, nel rispetto, ove possibile, del principio della tecnica
di valutazione tra pari, i vincoli gia` previsti di destinazione di quote dei suddetti
stanziamenti in favore di determinati settori, ambiti di soggetti o finalita`.
2.
All'articolo 2, comma 313, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dopo le parole:
«italiana o straniera,» sono inserite le seguenti: «in maggioranza».
Art. 21.
(Comitato
nazionale dei garanti per la ricerca)
1.
Al fine di promuovere la qualita` della ricerca e assicurare il buon funzionamento delle
procedure di valutazione tra pari previste dall'articolo 20, e` istituito il Comitato
nazionale dei garanti per la ricerca (CNGR). Il CNGR e` composto da sette studiosi,
italiani o stranieri, di elevata qualificazione scientifica internazionale, appartenenti a
una pluralita` di aree disciplinari, tra i quali almeno due donne e due uomini, nominati
dal Ministro, il quale sceglie in un elenco composto da non meno di dieci e non piu` di
quindici persone definito da un comitato di selezione. Il comitato di selezione, istituito
con decreto del Ministro, e` composto da cinque membri di alta qualificazione, designati,
uno ciascuno, dal Ministro, dal presidente del Consiglio direttivo dell'ANVUR, dal vice
presidente del Comitato di esperti per la politica della ricerca (CEPR), dal presidente
dell'European Research Council, dal presidente dell'European Science Foundation.
2.
Il CNGR indica criteri generali per le attivita` di valutazione dei risultati, tenendo in
massima considerazione le raccomandazioni approvate da organismi internazionali cui
l'Italia aderisce in virtu` di convenzioni e trattati; nomina gli studiosi che fanno parte
dei comitati di selezione di cui al comma 1 dell'articolo 20 e coordina le attivita` dei
comitati suddetti; subentra alla commissione di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto
del Ministro dell'istruzione, dell'universita` e della ricerca 26 marzo 2004, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 173 del 26 luglio 2004, nonche` alla commissione di garanzia
prevista per i programmi di ricerca di interesse nazionale. Le predette commissioni sono
soppresse dalla data in cui sono nominati i componenti del CNGR. Con specifici accordi di
programma dotati di adeguata copertura degli oneri da essi derivanti, il CNGR puo`
provvedere all'espletamento delle procedure di selezione dei progetti o programmi di
ricerca attivati da enti pubblici o privati. Nell'esercizio delle sue funzioni, il CNGR si
avvale delle risorse umane, strumentali e finanziarie del Ministero relative alle
attivita` contemplate dal presente comma.
3.
La spesa per il funzionamento del CNGR e per i compensi relativi alle procedure di
selezione e valutazione dei progetti di ricerca e` compresa nell'ambito dei fondi
riguardanti il finanziamento dei progetti o programmi di ricerca, per un importo massimo
non superiore al 3 per cento dei predetti fondi, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica. Il decreto del Ministro che nomina i componenti del CNGR determina le
indennita` spettanti ai suoi componenti.
4.
Il CNGR definisce le proprie regole di organizzazione e funzionamento ed elegge al proprio
interno il presidente, a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti. I dipendenti
pubblici possono essere collocati in aspettativa per la durata del mandato. I componenti
del CNGR restano in carica per un triennio e non possono essere nuovamente nominati prima
che siano trascorsi almeno cinque anni. Essi cessano automaticamente dalla carica al
compimento del settantesimo anno di eta`. Se uno dei componenti cessa dalla carica prima
della scadenza del proprio mandato, il componente che viene nominato in sostituzione resta
in carica per la durata residua del mandato. Il predetto componente e` scelto dal Ministro
nello stesso elenco di cui al secondo periodo del comma 1.
5.
In sede di prima applicazione, mediante sorteggio, sono individuati due componenti del
CNGR che durano in carica due anni e tre componenti che durano in carica tre anni. Il CNGR
predispone rapporti specifici sull'attivita` svolta e una relazione annuale in materia
di
valutazione della ricerca, che trasmette al Ministro, il quale cura la pubblicazione e la
diffusione dei rapporti e delle relazioni del CNGR.
Art. 22.
(docenti
a tempo determinato)
1.
Nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, al fine di svolgere attivita`
di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, le
universita` possono stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo determinato con
studiosi in possesso di curriculum formativo e produzione scientifica . Il contratto
stabilisce, sulla base dei regolamenti di ateneo, le modalita` di svolgimento delle
attivita` di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti nonche` delle
attivita` di ricerca.
2.
I destinatari sono scelti mediante procedure pubbliche di selezione disciplinate dalle
universita` con regolamento ai sensi della legge 9 maggio 1989, n. 168, nel rispetto dei
principi enunciati dalla Carta europea dei ricercatori, di cui alla raccomandazione della
Commissione delle Comunita` europee n. 251 dell'11 marzo 2005, e specificamente dei
seguenti criteri:
a)
pubblicita` dei bandi sul sito dell'aieneo e su quelli del Ministero e dell'Unione
europea; specificazione del macrosettore concorsuale e di un eventuale profilo
esclusivamente tramite indicazione di informazioni dettagliate sulle specifiche funzioni,
sui diritti e i doveri e sul relativo trattamento economico e previdenziale; previsione di
modalita` di trasmissione telematica delle candidature nonche`, per quanto possibile, dei
titoli e delle pubblicazioni; In presenta di un solo partecipante concorsuale il bando e
nullo.
b)
ammissione alle procedure sono riservate ai possessori del titolo di dottore di ricerca o
titolo equivalente, ovvero, per i settori interessati, del diploma di specializzazione
medica, ai
borsisti ,contrattisti di ricerca o a studiosi con curriculm formativo nonche` di
eventuali ulteriori requisiti definiti nel regolamento di ateneo, con esclusione dei
soggetti gia` assunti a tempo indeterminato come professori universitari ancorche` cessati
dal servizio;
c)
verifica preliminare dei candidati, sui
titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica, ammissione dei candidati
comparativamente piu` meritevoli, , alla discussione pubblica con la commissione dei
titoli e della produzione scientifica; i candidati sono tutti ammessi alla discussione
qualora il loro numero sia pari o inferiore a sei; attribuzione di un punteggio ai titoli
e a ciascuna delle pubblicazioni presentate dai candidati ammessi alla discussione, a
seguito della stessa; possibilita` di prevedere un numero massimo, comunque non inferiore
a dodici, delle pubblicazioni che ciascun candidato puo` presentare. Sono esclusi esami
scritti e orali, ad eccezione di una prova orale volta ad accertare l'adeguata conoscenza
di una lingua straniera; l'ateneo puo` specificare nel bando la lingua straniera di cui e`
richiesta la conoscenza in relazione al profilo plurilingue dell'ateneo stesso ovvero alle
esigenze didattiche dei corsi di studio in lingua estera; la prova orale avviene
contestualmente alla discussione dei titoli e delle pubblicazioni.
d)
formulazione della proposta di chiamata da parte del dipartimento con voto favorevole
della maggioranza assoluta dei professori e dei docenti a contratto e approvazione della
stessa con delibera del consiglio di amministrazione.
3.
I contratti hanno le seguenti tipologie:
a)
contratti di durata triennale non prorogabili , previa positiva verifica delle attivita`
didattiche e di ricerca svolte, effettuata sulla base di modalita`, criteri e parametri
definiti con decreto del Ministro; i predetti contratti possono essere stipulati con il
medesimo soggetto anche in sedi diverse; per lo svolgimento delle attivita` di didattica,
di didattica integrativa e di servizio agli studenti l impegno orario e`
pari a 350 ore per il regime di tempo pieno
b
) contratti di professore staordinario sono riservati ai professori
in fuori ruolo ,sottoposti a verifica didattica e scientifica ogni triennio ai fini del
proseguimento del contratto la cui durata e legata alla quiescenza del
medesimo. i predetti contratti possono essere stipulati con il medesimo soggetto anche in
sedi diverse; per lo svolgimento delle attivita` di didattica, e di servizio agli studenti .
Art 24
(Collocamento a riposo dei professori )
1.
L'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, non si applica a
professori universitari.
I provvedimenti adottati dalle universita` ai sensi della predetta norma decadono alla
data di entrata in vigore della presente legge, ad eccezione di quelli che hanno gia`
iniziato a produrre i loro effetti. al sopraggiungere del 56 anno di età i professori
vengono posti fuori ruolo e proseguono fino al pensionamento come professori straordinari
a contratto permanendo lo status economico e giuridico .
Art. 25.
(Disciplina
dei lettori di scambio)
1.
In esecuzione di accordi culturali internazionali che prevedono l'utilizzo reciproco di
lettori, le universita` possono conferire a studiosi stranieri in possesso di qualificata
e comprovata professionalita` incarichi annuali rinnovabili per lo svolgimento di
attivita` finalizzate alla diffusione della lingua e della cultura del Paese di origine e
alla cooperazione internazionale.
2.
Gli incarichi di cui al comma 1 sono conferiti con decreto rettorale, previa delibera
degli organi accademici competenti. Con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro
degli affari esteri e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le
modalita` per il conferimento degli incarichi, ivi compreso il trattamento economico a
carico degli accordi di cui al comma 1.
3.
L'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 14 gennaio 2004, n. 2, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 marzo 2004, n. 63, si interpreta nel senso che, in esecuzione
della sentenza della Corte di giustizia delle Comunita` europee 26 giugno 2001, nella
causa C-212/99, ai collaboratori esperti linguistici, assunti dalle universita`
interessate quali lettori di madrelingua straniera, il trattamento economico
corrispondente a quello del ricercatore confermato a tempo definito, in misura
proporzionata all'impegno orario effettivamente assolto, deve essere attribuito con
effetto dalla data di prima assunzione quali lettori di madrelingua straniera a norma
dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, sino
alla data di instaurazione del nuovo rapporto quali collaboratori esperti linguistici, a
norma dell'articolo 4 del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 236. A decorrere da quest'ultima data, a
tutela dei diritti maturati nel rapporto di lavoro precedente, i collaboratori esperti
linguistici hanno diritto a conservare, quale trattamento retributivo individuale,
l'importo corrispondente alla differenza tra l'ultima retribuzione percepita come lettori
di madrelingua straniera, computata secondo i criteri dettati dal citato decreto-legge n.
2 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 63 del 2004, e, ove inferiore,
la retribuzione complessiva loro spettante secondo le previsioni della contrattazione
collettiva di comparto e decentrata applicabile a norma del decreto-legge 21 aprile 1995,
n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 236. Sono estinti i
giudizi in materia, in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
Art
26.
Viene
istituita la Consulta
Nazionale Universitaria a
cui afferiscono sia il CUN che la CRUI. codesto organismo svolge attività di
fornire a richiesta pareri unanimi
vincolanti al Ministro sulle
attività Universitarie. Su iniziativa DEL CNU in relazione ad esigenze con
parere unanime la
stessa consulta propone
al ministro pareri vincolanti sulle attivita universitarie.
(Norme
transitorie e finali)
1.
Allarticolo 60, comma 1, del decreto- legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, dopo le parole: « post lauream » sono
inserite le seguenti: « , comprese le borse di ricerca ».
2.
Le universita` e gli enti pubblici di ricerca adeguano i propri regolamenti,
re-lativamente alle borse di studio post lau- ream per la formazione e la collaborazione .
3. Viene
abolito il Fondo per la formazione e l'aggiornamento
della dirigenza presso il Ministero dell'istruzione, dell'universita` e della ricerca
4,
viene posto il limite di eta di 40 anni per
laccesso al ruolo di Professore accademico.
5.
Ai precari della ricerca delle Universita si applica la stabilizzazione ai sensi art 20
dlgs 75/2017. |
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